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CARTELLE ESATTORIALI - TERMINI DI PRESCRIZIONE - NUOVO INTERVENTO DELLA CASSAZIONE


Per l'attività amministrativa di riscossione vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione, nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa. Lo sostiene la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24106/2019, depositata il 27 settembre 2019. Come precisato dalla giurisprudenza - si legge nell'ordinanza - la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta, di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del., 1999, ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso. Nell'ambito di tale procedura, al comma 6 dell'art. 20, è stata prevista una "norma generale di salvaguardia per l'ente creditore", stabilendosi che qualora tale ente, nell'esercizio della propria attività istituzionale individui - successivamente al discarico - l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, "a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale", sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. In questo caso, l'azione dell'agente della riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n. 671/2017 aveva, per quel che in questa sede rileva, dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali relativo alla cartella di pagamento n. ...., emessa Equitalia Servizi riscossione spa nei confronti di P.P. La corte territoriale aveva ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione. Avverso detta decisione proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate - Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi - Riscossione, affidandolo ad un solo motivo con il è stata denunciata la violazione dell'art. 2946 C.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.P.C., per aver, la corte territoriale erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale. L'agenzia ricorrente deduce la errata decisione della Corte territoriale in punto di mancata applicazione del termine decennale di prescrizione in caso di cartella esattoriale divenuta definitiva perché non impugnata. In particolare, pur considerando la decisione assunta dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397/2016, ritiene che la prescrizione decennale non sia derivante dalla applicazione del disposto dell'art. 2953 C.C., in quanto pacificamente la cartella non opposta non è paragonabile alla sentenza passata in giudicato, come enunciato dalla decisione richiamata, ma da specifiche disposizioni in materia tributaria quali gli artt. art. 17 del D.Lgs n. 46/1999 e 19 e 20 D.lgs n. 46/1999 in materia di azione di riscossione nelle ipotesi di avvenuto "discarico" dei ruoli. Le disposizioni in esame, a dire del ricorrente, preliminarmente attribuiscono (art. 17) effetto novativo alle singole obbligazioni con la formazione della cartella esattoriale, che dunque portano ad escludere i singoli termini previsti per ciascun differente credito originativo delle cartelle e poi, (artt. 19 e 20), prevedendo un termine decennale per il riaffidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, dell'attività di recupero, individuerebbero, in generale, un termine decennale di prescrizione del credito complessivamente considerato dalla cartella costituita. La questione sulla prescrizione delle cartelle esattoriali ha avuto una definitiva regolamentazione con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 del 17 novembre 2016. La Corte ha sancito che non esiste un unico termine di prescrizione per le cartelle. Il termine di prescrizione dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesto al contribuente con la cartella stessa: per ciascuno di questi infatti è previsto un termine diverso. Dunque, per stabilire quando si prescrive una cartella esattoriale è necessario leggere il dettaglio degli importi indicati all'interno della cartella stessa e risalire a quali imposte o sanzioni essi si riferiscono. Laddove la cartella contiene la richiesta di pagamento importi tra loro eterogenei (ad esempio bollo auto e IMU), ciascuno di questi seguirà il proprio termine di prescrizione; con la conseguenza che la cartella sarà prescritta prima per una parte e dopo per l'altra. In relazione a ciascun singolo tributo, i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento sono i seguenti: Irpef: 10 anni Iva: 10 anni Ires: 10 anni Irap: 10 anni Imposta di bollo: 10 anni Imposta di registro: 10 anni Imposta catastale: 10 anni Imposta sugli apparecchi audiovisivi (cosiddetto Canone Rai): 10 anni Contributi Camere di Commercio: 10 anni Tosap: 10 anni Imu: 5 anni Tasi: 5 anni Tari: 5 anni Contributi Inps: 5 anni Contributi Inail: 5 anni Contravvenzioni stradali (cosiddette multe stradali): 5 anni Sanzioni amministrative: 5 anni Bollo auto: 3 anni TuttoCamere - Newsletter n. 20 - 19 Ottobre 2019 - Pag. 11/16 · Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni. Nel caso delle imposte, il termine della prescrizione inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Con riferimento all'ultimo punto, ossia alla questione della prescrizione delle sentenze di rigetto dei ricorsi, il caso è quello del contribuente che propone opposizione alla cartella ma poi perde la causa; in tale ipotesi, a prescindere dal tipo di tributo a cui si riferiva la cartella, la prescrizione è sempre di 10 anni (in quanto il titolo è divenuto ormai l'atto giudiziale e non la cartella) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 24106/2019 clicca qui. Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 23397/2016 clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it


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