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Polizza anticatastrofale ed eventi calamitosi


I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio hanno l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi.Riferimenti a leggi – decreti  Articolo 1 commi da 101 a 111 legge 213/2023Decreto Ministeriale 30.01.2025 n. 18 (G.U. 48 del 27.2.2025) “decreto attuativo”) D.L.  39/2025  (proroga dei termini)Comunicato MIMIT 5.8.2025 (incentivi preclusi in caso di mancata stipula della polizza)  Sintesi degli obblighi  Soggetti obbligati  I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (quindi imprenditori individuali, società di persone, società di capitali – esclusi in ogni caso i professionisti “singoli” e le Associazioni tra professionisti) hanno l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi entro il   30 giugno 2025 per le grandi imprese 02 ottobre 2025 per le medie imprese  1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese I limiti di cui sopra sono stati definiti dalla Raccomandazione numero 2003/361/CE  - Consulta anche la Guida dell’Unione Europea. Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo dello stato patrimoniale.  Dalla Guida Europea: Per essere considerata una PMI, è obbligatorio soddisfare il criterio del numero di effettivi. Tuttavia, un’impresa può scegliere di soddisfare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L’impresa non deve soddisfare entrambi i requisiti e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualifica di PMI. La definizione offre questa possibilità di scelta poiché il fatturato delle imprese che operano nel settore del commercio e della distribuzione, per la loro stessa natura, è più elevato di quelle del settore manifatturiero. L’opportunità di scegliere tra questo criterio e quello del totale di bilancio, che rappresenta il patrimonio totale di un’impresa, consente di trattare in modo equo le PMI che svolgono diversi tipi di attività economica. Eventi  Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Attuativo gli eventi catastrofali e calamitosi vengono individuati in alluvioni, sisma, frane. Nell’articolo 6 viene previsto, per polizze fino a 30 milioni di euro, che le polizze assicurative possano prevedere uno scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile, mentre per la fascia superiore ai 30 milioni di euro può essere previsto uno scoperto rimesso alla libertà delle parti.  Cosa Assicurare le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:  1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;  2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; non sono soggetti all’obbligo gli immobili in corso di costruzione (risposte alle FAQ del Mimit) 3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;  4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A (quindi esclusi i mezzi di trasporto dotati di targa ed iscritti al PRA es. “muletto” non autorizzato a circolare su strada)  Non sono incluse nei beni da assicurare le rimanenze di magazzino, cosa del tutto strana, stante in taluni casi la rilevanza degli importi e nel caso di imprese di costruzione il fatto che la costruzione in corso, destinata alla vendita, è classificata, appunto, nelle rimanenze.  Per quali valori assicurare  Terreni: si reputa che non vada assicurato alcun valore (tranne il ripristino), tenuto conto che se a causa di un evento calamitoso venga distrutta la costruzione insistente sul terreno, questo rimane indipendentemente dal verificarsi dell’evento. Va considerato comunque il costo di ripristino del terreno interessato dall’evento (sgombero di macerie, ripristino, bonifica etc.)  Fabbricati: il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile Beni mobili (esclusi autoveicoli iscritti al PRA): costo di rimpiazzo, sostituzione con beni simili presenti sul mercato. Altra assicurazione (ipotesi Leasing) -risposta n. 1 alla FAQ Mimit – sono esclusi beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore  Quindi a mio modesto avviso, occorre:  Valutare con l’ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ripristino (vedi sopra) del terreno - trattenendo una relazione scritta del tecnico con indicazione specifica di eventuali terreni in leasing. Valutare con l’ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ricostruzione dei fabbricati – trattenendo una relazione scritta del tecnico) con indicazione specifica di eventuali fabbricati in leasing Valutare per iscritto le altre attrezzature, macchinari e beni mobili (impianti, macchinari, carrelli elevatori non iscritti al PRA etc.) -se di trattasi di modeste e comuni entità non prodotte specificamente su indicazione dell’azienda la valutazione sarà firmata da uno degli amministratori  Interpellare l’ assicuratore per un preventivo per la stipula della polizza – si consiglia visionare l’articolo raggiungibile tramite il seguente LINK  Stipulare la polizza – aggiornare eventualmente i valori l’anno successivo o nel caso di acquisto di nuovi beni di non trascurabile valore Mancata stipula Una delle domande che è stata posta in merito alla polizza a garanzia dei rischi catastrofali é “cosa succede se non la faccio? “ La risposta è semplice: non ci sono sanzioni e non potrò richiedere alcun contributo “pubblico” a fronte dei danni subiti.  Responsabilità degli Amministratori: Gli amministratori delle imprese che non adempiono a questo obbligo legale a mio avviso possono essere ritenuti responsabili per i danni subiti dall’impresa a seguito di una catastrofe non coperta da assicurazione. In questo caso i soci dell’impresa, sempre a mio avviso,  possono intentare azioni legali contro gli amministratori per il recupero dei danni e per la negligenza nel non proteggere i beni aziendali.  Inoltre il decreto 18.6.2025 del Ministro per le Imprese e del Made in Italy dispone che la concessione dei contributi di cui infra avverrà solo in presenza della polizza catastrofale.  Elenco dei contributi “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni; “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021; “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020; “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni; “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024; “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015; “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024; “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022; “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.


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