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RIMBORSI AI VOLONTARI SPORTIVI: ESENTI FINO A 400 EURO AL MESE, MA PESANO SULLA SOGLIA DEI 15.000 EURO


Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il rimborso forfetario, pur non costituendo reddito per il volontario, concorre al superamento del limite di non imponibilità dei compensi sportivi: se la soglia è già stata oltrepassata, l'intero importo diventa reddito di lavoro autonomo ed è soggetto a ritenuta. Nel documento l'Agenzia delle Entrate fa il punto sull'applicazione del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo della delega contenuta nell'art. 5 della legge n. 86/2019, affrontando sette quesiti emersi in materia di lavoro sportivo, volontariato e fiscalità degli enti dilettantistici. Il chiarimento di maggiore impatto operativo per le società e associazioni sportive dilettantistiche è però quello contenuto nel quesito n. 2, dedicato ai rimborsi forfetari ai volontari sportivi. Il D.Lgs. n. 36/2021 consente agli enti sportivi dilettantistici di avvalersi di volontari che operano gratuitamente e senza fini di lucro. In presenza di specifiche deliberazioni dell?"ente, è però possibile riconoscere rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti. Il limite dei 400 euro è riferito al singolo volontario, anche nel caso in cui riceva rimborsi da più enti. Le somme entro tale soglia non costituiscono reddito, ma devono essere comunicate al RASD secondo le modalità previste. Il punto chiave: il rimborso riduce la soglia dei 15.000 euro La circolare chiarisce che, pur non essendo imponibili, i rimborsi forfetari concorrono al raggiungimento del limite annuo di 15.000 euro previsto per la non imponibilità dei compensi da lavoro sportivo dilettantistico.Di conseguenza, il rimborso non è fiscalmente neutro: riduce lo spazio disponibile nella soglia dei 15.000 euro. Se quest?"ultima è già stata superata attraverso altri compensi sportivi, anche il rimborso forfetario diventa imponibile e, per i rapporti di lavoro autonomo, deve essere assoggettato alla relativa ritenuta d?"acconto. Se la soglia è già superata: imponibilità piena e ritenuta d'acconto Il quesito posto all'Agenzia riguardava proprio l'ipotesi limite: quale trattamento riservare al rimborso forfetario erogato a un volontario che, nel medesimo anno solare, abbia già superato i 15.000 euro per effetto di compensi da lavoro sportivo dilettantistico corrisposti da altri enti nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo. La risposta è che tali rimborsi devono essere computati ai fini della determinazione dell'eccedenza imponibile e, in questa ipotesi, assumono rilevanza reddituale in capo al lavoratore sportivo quale reddito di lavoro autonomo. L'eccedenza rispetto alla soglia va assoggettata a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, in base al rapporto di lavoro sussistente tra l'ente che ha corrisposto le somme in eccedenza e il lavoratore, nel medesimo anno solare. Sul piano degli adempimenti, il sostituto d'imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo nel settore del dilettantismo è tenuto ad applicare la ritenuta di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 sui compensi eccedenti i 15.000 euro (disposizione che, dal 1° gennaio 2027, confluirà nell'art. 38 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione, D.Lgs. n. 33/2025). Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it


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