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NOTIFICA DELL'ATTO DI APPELLO NEL PROCESSO TRIBUTARIO: LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA SULL'ELEZIONE DI DOMICILIO


Con la recente Ordinanza n. 25428/2026, i giudici di legittimità ribadiscono le regole speciali per le notificazioni nelle impugnazioni tributarie, annullando la declaratoria di inammissibilità dell'appello erariale. La Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25428 del 16 settembre 2026 è tornata a pronunciarsi sulle modalità di notificazione dell'atto di appello nel processo tributario, riaffermando il principio della "specialità e prevalenza" dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 546/1992 rispetto alle regole generali del codice di procedura civile. La vicenda trae origine da una controversia tra l'Agenzia delle Entrate e una società attiva nel settore delle costruzioni industriali, nata a seguito della rettifica dell'imponibile IVA per l'anno 2010 per l'indebita applicazione del regime del reverse charge. Dopo l'accoglimento del ricorso del contribuente in primo grado, l'Ufficio aveva proposto appello notificando l'atto presso gli uffici dell'amministrazione straordinaria della società, dove quest'ultima aveva espressamente eletto domicilio nel giudizio di prime cure. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia aveva tuttavia dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo che la notifica dovesse essere eseguita presso il difensore costituito. Il principio di specialità dell'art. 17 del D.Lgs. 546/1992 Accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, ricordando che nel contenzioso tributario le notificazioni devono essere effettuate prioritariamente nel domicilio eletto dalla parte all'atto della costituzione in giudizio.    I giudici di legittimità hanno evidenziato che, nel contenzioso tributario, la regola speciale sulle notifiche prevale sul codice di procedura civile. Il contribuente ha infatti la facoltà di eleggere domicilio presso un luogo o un soggetto di propria scelta, anche diverso dallo studio del difensore o dalla sede legale: è proprio in quel domicilio prescelto che l'appello deve essere prioritariamente notificato.    Ultrattività del domicilio eletto e rinvio ai giudici di merito La Cassazione ha altresì precisato che la validità della notifica al domicilio eletto non viene meno neppure in presenza di vicende procedurali successive, come la dichiarazione di fallimento della società intervenuta nelle more del termine per impugnare. In base al principio di "ultrattività" sancito dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, l'indicazione del domicilio fatta in primo grado conserva la sua efficacia anche per la fase di impugnazione.    Accertata la validità della notifica eseguita dall'Ufficio presso la sede dell'amministrazione straordinaria indicata come domicilio eletto, la Suprema Corte ha rinviato il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, dovrà ora pronunciarsi nel merito della controversia. Fonte: https://www.cortedicassazione.it


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