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SRL E COOPERATIVE - NOMINE DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019


Entro il 16 dicembre 2019, società a responsabilità limitata e società cooperative dovranno provvedere, quando necessario in base ai nuovi parametri, sia alla nomina dell'organo di controllo sia all'eventuale adeguamento dello statuto, a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento del Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza per effetto del D. Lgs. n. 14/2019 e delle novità introdotte dalla Legge 55/2019, di conversione del D.L. n. 32/2019. La nomina dell'Organo di Controllo (Sindaci e Revisori) è sempre obbligatoria per le società per azioni e in accomandita per azioni, mentre per le società a responsabilità limitata, non sempre è obbligatoria ma lo diventa al superamento di determinati parametri contemplati nell'art. 2477 del Codice civile, più volte modificato. Il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, contenente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prima e la L. n. 55/2019, di conversione del D.L. n. 32/2019, dopo, intervenendo sull'articolo 2477 Codice civile, hanno esteso, anche alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, l'obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore. In particolare, l'articolo 379, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 e l'art. 2-bis, comma 2, della L. n. 55/2019 - con l'obiettivo di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi - hanno riscritto integralmente il secondo e terzo comma della disposizione codicistica, prevedendo, al comma 2, che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società a responsabilità limitata o la società cooperativa: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (art. 2477, comma 2, C.C.); d) la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543, comma 1, C.C.). Nel successivo comma 3, dell'art. 2477 C.C. si stabilisce, inoltre, che "L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti". Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese. I rischi in capo agli amministratori che non procedono alla convocazione dell'assemblea affinché deliberi la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono rappresentati: dal possibile illecito amministrativo ex art. 2631 comma 1 C.C. (omessa convocazione assembleare; prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro.); dalla possibile denuncia al Tribunale ex art. 2409 C.C.. Si potrebbe, inoltre, configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongo una qualche attività dell'organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci). Per espressa previsione dell'articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, in sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, quindi, agli esercizi relativi agli anni 2017 e 2018. Ne dovrebbe derivare che le Srl e le Cooperative, che nel 2017 e nel 2018 hanno superato e superano i nuovi limiti, sono tenute e nominare l'organo controllo o il revisore ed, eventualmente, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro il 16 dicembre 2019. Per quanto riguarda l'adeguamento dello statuto alla luce delle nuove disposizioni in merito alla istituzione obbligatoria dell'organo di controllo, occorre innanzi tutto esaminare l'eventuale articolo già presente nell'atto costitutivo dedicato all'organo di controllo e/o al revisore Legale. Lo stesso potrebbe anche non sussistere in quanto nel passato tale organo di controllo era un organo opzionale. Dall'analisi dell'atto costitutivo potrebbe verificarsi una delle seguenti due possibili situazioni: L 'atto costitutivo non contiene previsioni relative all'organo di controllo e/o al revisore legale; in tal caso non c'è nessuna iniziativa da intraprendere, in quanto è sufficiente la regolamentazione del Codice civile in materia di organo di controllo e di revisione legale. Tuttavia, nulla impedisce di fare una modifica statutaria per introdurre un organo di controllo e/o della Revisione Legale, del quale prevedere una personalizzata regolamentazione. L 'atto costitutivo contiene previsioni relative all'organo di controllo e/o al revisore legale, in tal caso occorrerà verificare: - se siano indicate le condizioni per l'istituzione e la soppressione dell'organo di controllo e/o del revisore legale; - se queste eventuali condizioni siano o meno conformi da quanto previsto dai nuovi commi 2 e 3 dell'art. 2477. Ovviamente l'articolo dell'atto costitutivo difforme alle nuove indicazioni normative, dovrà essere modificato al fine di renderlo compatibile. Per completezza, ricordiamo, infine, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha varato i "Principi di comportamento del collegio sindacale" e una guida operativa "Attività di vigilanza del collegio sindacale nell'ambito dei controlli sull'assetto organizzativo" che possono essere considerati due validi strumenti da tenere in considerazione nell'espletamento delle proprie funzioni. Per un approfondimento dell'argomento clicca qui. Per le norme di comportamento del collegio sindacale clicca qui. Per la guida operativa clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it


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