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SRL E COOP IN ESSERE ALLA DATA DEL 16 MARZO 2019 - AUMENTATI I CASI DI OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO


1) Il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, contenente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, intervenendo sull'articolo 2477 Codice civile, ha esteso, per le Srl, l'obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore. In particolare, l'articolo 379 del decreto - con l'obiettivo di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi - ha riscritto integralmente il secondo e terzo comma della disposizione codicistica, prevedendo, al comma 2, che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. Nel successivo comma 3, si stabilisce che "L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti". In sostanza, la novella normativa ha modificato la terza casistica, ossia quella di cui alla lettera c), atteso che la versione antecedente della disposizione imponeva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis C.C.. Invece, l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore viene meno allorquando, per tre esercizi consecutivi - e non più per due esercizi consecutivi - non è superato alcuno dei tre nuovi limiti. 2) La nuova normativa in materia di nomina dell'organo di controllo, dettata ai commi 2 e 3 dell'art. 2477 C.C., è applicabile, oltre che alle società a responsabilità limitata, anche alle società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, sia per il richiamo fatto dal comma 1, dell'art. 2543 C.C. al secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C. (e vi aggiunge il caso in cui la cooperativa "emette strumenti finanziari non partecipativi"), sia per quanto disposto dal 3° comma dell'art. 379 della L. n. 14/2019. Ricordiamo che l'art. 2543 c.c. prevede per le cooperative soltanto il collegio sindacale e non il revisore unico. La possibilità del sindaco unico al posto del collegio sindacale è stata introdotta dal comma 13 dell'art. 14 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), che ha sostituito l'articolo 2477 C.C. Al comma 1 si prevede, infatti, che lo statuto delle società a responsabilità limitata può prevedere "la nomina di un sindaco o di un revisore", determinandone le competenze. Poi, successivamente, il comma 2 dell'art. 35, della L. n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012 ha nuovamente sostituito il comma 1 dell'art. 2477 C.C. stabilendo che "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo". Da notare che questa disposizione contenuta nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 2477, è rimasta anche nell'attuale formulazione, ma è riferita, non a tutte le cooperative, ma soltanto alle società cooperative a cui si applicano le norme sulla Srl. Ovviamente, sia per le società a responsabilità limitata che per le cooperative, la nomina di un organo di controllo è obbligatoria anche quando è espressamente prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo. 3) Con riferimento al tema della decorrenza delle nuove regole, l'articolo 379 del D.Lgs. 14/2019 prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative- in essere alla data del 16 marzo 2019 (ossia alla data di entrata in vigore della norma) - al ricorrere dei relativi requisiti, devono: - provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore e, - se necessario, adeguare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni, entro i nove mesi successivi, ovverosia entro il 16 dicembre 2019. Fino a tale data le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, ancorché non conformi all'ultima versione dell'articolo 2477 C.C.. Al riguardo, si precisa che l'adeguamento si rende necessario nei casi in cui, ad esempio, lo statuto: - nulla stabilisca in relazione all'organo di controllo, oppure - faccia riferimento al superamento dei limiti di cui all'articolo 2435-bis C.C. e non rinvii, invece, all'articolo 2477 C.C. 4) Per espressa previsione dell'articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, in sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, quindi, agli esercizi relativi agli anni 2017 e 2018. Ne dovrebbe derivare che le Srl e le Cooperative, che nel 2017 e nel 2018 hanno superato e superano i nuovi limiti, sono tenute e nominare l'organo controllo o il revisore ed, eventualmente, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro il prossimo 16 dicembre. In tal senso si segnala che la Relazione illustrativa al decreto afferma che l'articolo 379 D.Lgs. 14/2019 "fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all'evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo". Tuttavia, per evitare di procedere a specifiche convocazioni, nulla impedisce che le società interessate possano nominare l'organo di controllo o il revisore nel corso dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. 5) Per quanto riguarda i termini entro cui provvedere alla nomina dell'organo di controllo, in mancanza di una posizione ufficiale, la maggioranza degli interpreti ritengono che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, non essendo necessaria la modifica statutaria, la nomina deve essere fatta entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, come previsto dal comma 5, dell'art. 2477. Per quanti invece dovranno procedere alla modifica delle disposizioni statuarie, entro nove mesi dalla pubblicazione del nuovo Codice (e quindi entro il 16 dicembre 2019), l'obbligo di nomina dell'organo di controllo scatterà decorsi trenta giorni dall'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i predetti limiti. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese. I rischi in capo agli amministratori che non procedono alla convocazione dell'assemblea affinché deliberi la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono rappresentati: dal possibile illecito amministrativo ex art. 2631 comma 1 c.c. (omessa convocazione assembleare; prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro.); dalla possibile denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. Si potrebbe, inoltre, configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongo una qualche attività dell'organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci). Per un approfondimento dell'argomento clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it


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