Studio Dorighelli
Contattaci

STUDIO DORIGHELLI

SOCIETà DI CAPITALI - LA DECADENZA DEI SINDACI NON è AUTOMATICA


Le ipotesi di decadenza del sindaco c.d. sanzionatoria, di cui agli artt. 2404 e 2405 Codice civile (mancata partecipazione del sindaco - senza giustificato motivo - a due riunioni del collegio, alle assemblee, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo), così come le ipotesi di decadenza c.d. ordinaria previste dall'art. 2399, lettera c), Codice civile (ovverosia l'essere il sindaco legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano a quello sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza) non possono operare automaticamente, ma è necessario a tal fine un accertamento della decadenza deliberato dal collegio sindacale o dall'assemblea, esplicitamente ovvero implicitamente, con la sostituzione del sindaco decaduto, in considerazione delle ineludibili esigenze garantiste che impongono l'attivazione di un procedimento formale volto alla comminatoria della decadenza medesima. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Catania, Sez. I, con la sentenza n. 2175/2019, depositata l' 8 ottobre 2019. Occorre innanzitutto ricordare che le ipotesi di decadenza cd. sanzionatoria del sindaco, di cui agli artt. 2404 e 2405 c.c. (mancata partecipazione del sindaco, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio, alle assemblee, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo) devono essere distinte dalle ipotesi di decadenza ordinaria, di cui all'art. 2399 c.c. La Corte di Appello ha ritenuto di condividere le considerazioni del giudice di prime cure, laddove è stato affermato che l'operatività della decadenza sanzionatoria non può essere automatica, prevedendo le norme che la mancata partecipazione sia ingiustificata, diventando "necessario per tale ultima ipotesi un accertamento della decadenza che diventa requisito indispensabile per la sua operatività, sulla base dell'argomentazione che nella specie sussistono ineludibili esigenze garantiste che impongono l'attivazione di un procedimento formale volto alla comminatoria della decadenza, laddove nel caso di decadenza ordinaria deve ritenersi nettamente prevalente l'interesse della società alla mancata operatività di un organo di controllo che risulti composto da soggetti che si trovano in oggettiva situazione di incompatibilità con l'interesse medesimo e che possano, in qualche modo, inquinarlo". Tuttavia, la Corte di Appello di Catania ha rilevato che l'esigenza di accertare la sussistenza delle cause di decadenza vale anche per alcune ipotesi di decadenza ordinaria, in particolare per quelle previste dall'art. 2399, lettera c), Codice civile, che prevede la decadenza del sindaco laddove questi sia legato "alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza". In tali casi la valutazione in merito all'integrazione della fattispecie ha un inevitabile margine di discrezionalità tecnica, trattandosi di rilevare, in un caso, la sostanziale e non meramente formale continuità del rapporto; nell'altro caso, la compromissione dell'indipendenza di giudizio e di azione del sindaco. Tale esigenza non può comportare l'automatica operatività della decadenza, che non sia stata deliberata dal collegio sindacale o dall'assemblea, esplicitamente ovvero implicitamente, con la sostituzione del sindaco decaduto. Si deve infine rilevare che, quanto ai terzi, l'evento della cessazione della carica va iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2400, terzo comma, Codice civile, con gli effetti dell'art. 2448 C.C., ai sensi del quale "gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza". Per scaricare il testo della sentenza della Corte d'Appello di Catania clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it


Professionisti

Conosci il team

Richiesta informazioni


Hai raggiunto il limite di caratteri consentiti.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

Il titolare del trattamento dati è Studio Dorighelli e dichiara che i dati acquisiti tramite il presente form verrà trattato nel seguente modo:

  • è utilizzato per l’evasione dell’attuale richiesta di informazioni/acquisto/iscrizione fino al suo espletamento e per nessuna ulteriore attività.
  • è conservato presso gli archivi aziendali senza data limite, fino a cancellazione autonomamente da parte dell’utente, volontaria da parte del Titolare o su esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’utente.
  • è conservato per conto del Titolare da KUMBE, mantainer del Titolare per i servizi digitali, negli archivi cloud e relativi backup a loro volta gestiti in ottemperanza al GDPR per tutta la durata contrattuale con il Titolare -che ne può disporre in ogni momento- e fino a successiva cancellazione.
  • non verrà ceduto ad altri terzi, non verrà utilizzato per campagne di marketing salvo non sia contestualmente autorizzata tale opportunità.
  • verrai profilato in base alle informazioni contenute e il dato potrà essere utilizzato per elaborazione statistica.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Dove siamo

Studio Dorighelli
Corso Bettini, 58
38068 Rovereto (TN)
Tel: (+39) 0464 434955
Tel: (+39) 0464 433789
Fax: (+39) 0464 316095
info@studiodorighelli.it

ODC TRENTO

Grazie!

Ti abbiamo inviato un'email. Per attivare la newsletter clicca sul link che troverai nel messaggio, grazie!

Iscriviti alla nostra newsletter


Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Annulla