Studio Dorighelli
Contattaci

STUDIO DORIGHELLI

Sinistro mortale su strada senza segnaletica? P.A. non responsabile


La P.A., proprietaria della strada, ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo, che trova un limite soltanto nel caso in cui si verifichi un'ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo.E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 19 gennaio 2017, n. 1289, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla corte d'appello di Roma con la sentenza n. 539/2014. La vicenda La pronuncia traeva origine dal FATTO che il Tribunale di Roma, con sentenza del 2007, affermava la responsabilità concorrente e paritaria di CAIO, conducente dell'autovettura Honda e di TIZIO, successivamente deceduto, conducente del motociclo Yamaha, in relazione all'incidente stradale verificatosi nel 2003 in Roma. Nell'occasione il motociclo era entrato in collisione con l'autovettura in corrispondenza di una intersezione. Il primo giudice escludeva l'incidenza causale della mancanza di segnaletica stradale orizzontale e verticale, in ordine al sinistro in oggetto, che determinerebbe, secondo la tesi degli attori, la responsabilità del Comune di Roma. Conseguentemente il Tribunale disponeva il risarcimento dei danni in favore dei congiunti del deceduto, nella misura del 50%. Avverso tale sentenza proponevano appello il padre, il fratello e la madre del defunto TIZIO che la Corte d'appello di Roma decideva, con sentenza del gennaio 2014, rigettando ogni azione. Avverso la sentenza della Corte di merito gli appellanti propongono ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. I motivi di ricorso Per quanto è qui di interesse, i ricorrenti con il quarto motivo lamentano violazione o falsa applicazione dell'articolo 106 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in relazione all'articolo 2043 del codice civile e conseguente nullità della sentenza per inadeguatezza della motivazione, nella parte in cui la Corte ha escluso la responsabilità del Comune di Roma Capitale per non avere apposto la segnaletica orizzontale e verticale su una delle strade che confluivano verso il punto ove avveniva l'impatto e precisamente quella percorsa dalla motociclista deceduto. Sostengono i ricorrenti che ove fosse stata collocata tempestivamente la segnaletica, il sinistro non si sarebbe verificato, mentre, al contrario, la mancata apposizione della segnaletica ha creato una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibili dal Di Francesco con l'uso della normale diligenza. La decisione La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 1289/2017 ha ritenuto infondati i motivi ed ha rigettato il ricorso. Il motivo è infondato poiché la questione è stata specificamente presa in esame dalla Corte territoriale, rilevando che "la pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo, che trova un limite soltanto nel caso in cui si verifichi un'ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo". Questa Corte ha avuto modo di precisare che, "nel caso in cui il conducente che sarebbe stato favorito dalla segnaletica che si assume mancante ritenga di aver diritto alla precedenza, non si verifica una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione" (Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002). Nel caso di specie non è dimostrato il nesso di causalità tra la mancanza della segnaletica orizzontale o verticale e il sinistro stradale, non potendosi affermare che gli utenti della strada non avrebbero potuto regolare la propria condotta di guida conformemente alla situazione di pericolo esistente, non essendo in grado di discernere tempestivamente il segnale o il cartello valido. Non ricorrendo una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità e quelle apparenti, non percepibili dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza (Corte di Cassazione, Sezione III, 22 ottobre 2013 n. 23919) il motivo non può trovare accoglimento. Fonte: http://www.avvocatoamilcaremancusi.com


Professionisti

Conosci il team

Richiesta informazioni


Hai raggiunto il limite di caratteri consentiti.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

Il titolare del trattamento dati è Studio Dorighelli e dichiara che i dati acquisiti tramite il presente form verrà trattato nel seguente modo:

  • è utilizzato per l’evasione dell’attuale richiesta di informazioni/acquisto/iscrizione fino al suo espletamento e per nessuna ulteriore attività.
  • è conservato presso gli archivi aziendali senza data limite, fino a cancellazione autonomamente da parte dell’utente, volontaria da parte del Titolare o su esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’utente.
  • è conservato per conto del Titolare da KUMBE, mantainer del Titolare per i servizi digitali, negli archivi cloud e relativi backup a loro volta gestiti in ottemperanza al GDPR per tutta la durata contrattuale con il Titolare -che ne può disporre in ogni momento- e fino a successiva cancellazione.
  • non verrà ceduto ad altri terzi, non verrà utilizzato per campagne di marketing salvo non sia contestualmente autorizzata tale opportunità.
  • verrai profilato in base alle informazioni contenute e il dato potrà essere utilizzato per elaborazione statistica.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Dove siamo

Studio Dorighelli
Corso Bettini, 58
38068 Rovereto (TN)
Tel: (+39) 0464 434955
Tel: (+39) 0464 433789
Fax: (+39) 0464 316095
info@studiodorighelli.it

ODC TRENTO

Grazie!

Ti abbiamo inviato un'email. Per attivare la newsletter clicca sul link che troverai nel messaggio, grazie!

Iscriviti alla nostra newsletter


Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Annulla