Studio Dorighelli
Contattaci

STUDIO DORIGHELLI

Responsabilità per gravi difetti anche per i lavori di ristrutturazione edile


Tra le norme che regolano le responsabilità derivanti dall'esecuzione di un contratto di appalto, ve n'è una particolarmente importante e che ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale in merito all'ambito applicativo: il riferimento è all'art. 1669 del codice civile riguardante la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera.Il contrasto ha portato ad una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, esattamente alla sentenza n. 7756 depositata in cancelleria il 27 marzo 2017. Qual è stato l'oggetto della pronuncia? Il contrasto era sorto in merito al campo di applicazione della norma appena citata: era incerto, in sostanza, se la stessa riguardasse solamente i gravi difetti derivanti da nuova costruzione, ovvero anche quelli discendenti da interventi di manutenzione. Prima di arrivare al nocciolo della questione è utile comprendere di che cosa stiamo parlando, ossia rispondere ai seguente quesiti: che cosa sono i gravi difetti? Chi può farli valere? Partiamo dalla nozione: configurano gravi difetti - dice chiaramente la giurisprudenza - «anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere altresì quale singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali, proprio come nel caso in esame, i rivestimenti o la pavimentazione), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici» (Cass. 26 giugno 2017 n. 15846). Insomma non è che per aversi grave difetto ci deve essere necessariamente un pericolo di crollo, potendo configurarsi tale fattispecie anche in situazioni meno gravi, ma comunque menomanti in relazione alla piena fruizione dell'edificio, ivi considerando anche solamente l'unità immobiliare nella quale si manifestano. Qui di seguito, alcuni esempi di gravi difetti, così come individuati dalla giurisprudenza e riepilogati nella sentenza n. 7756 delle Sezioni Unite: difetti nella pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione (sentenza n. 2238/12); difetti riguardanti opere di pavimentazione e di impiantistica (n. 1608/00); infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83, 2858/83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72); inefficienza di un impianto idrico (n. 3752/07); inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95); problemi all'impianto centralizzato di riscaldamento (nn. 5002/94, 7924/92, 5252/86 e 2763/84); il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio (nn. 6585/86, 4369/82 e 3002/81, 1426/76); il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria (n. 5147/87); infiltrazioni di acque luride (n. 2070/78). È bene rammentare che la garanzia ex lege dovuta dall'appaltatore per gravi difetti ha durata decennale. A questo punto è utile precisare che la responsabilità ex art. 1669 c.c. vale anche quando non vi è stato un vero e proprio appalto, ad esempio nelle ipotesi di acquisto di una casa direttamente dal costruttore/venditore dell'immobile (Cass. 15 novembre 2013 n. 25767). E se si manifestano gravi difetti in seguito ad interventi di manutenzione di un edificio già esistente? Rispetto a tali difetti l'appaltatore può essere considerato responsabile ex art. 1669 c.c.? Per le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la risposta è positiva. Questo il principio di diritto enunciato «l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo» (Cass. SS.UU. 27 marzo 2017 n. 7756). di Alessandro Gallucci Fonte: https://www.aduc.it


Professionisti

Conosci il team

Richiesta informazioni


Hai raggiunto il limite di caratteri consentiti.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

Il titolare del trattamento dati è Studio Dorighelli e dichiara che i dati acquisiti tramite il presente form verrà trattato nel seguente modo:

  • è utilizzato per l’evasione dell’attuale richiesta di informazioni/acquisto/iscrizione fino al suo espletamento e per nessuna ulteriore attività.
  • è conservato presso gli archivi aziendali senza data limite, fino a cancellazione autonomamente da parte dell’utente, volontaria da parte del Titolare o su esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’utente.
  • è conservato per conto del Titolare da KUMBE, mantainer del Titolare per i servizi digitali, negli archivi cloud e relativi backup a loro volta gestiti in ottemperanza al GDPR per tutta la durata contrattuale con il Titolare -che ne può disporre in ogni momento- e fino a successiva cancellazione.
  • non verrà ceduto ad altri terzi, non verrà utilizzato per campagne di marketing salvo non sia contestualmente autorizzata tale opportunità.
  • verrai profilato in base alle informazioni contenute e il dato potrà essere utilizzato per elaborazione statistica.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Dove siamo

Studio Dorighelli
Corso Bettini, 58
38068 Rovereto (TN)
Tel: (+39) 0464 434955
Tel: (+39) 0464 433789
Fax: (+39) 0464 316095
info@studiodorighelli.it

ODC TRENTO

Grazie!

Ti abbiamo inviato un'email. Per attivare la newsletter clicca sul link che troverai nel messaggio, grazie!

Iscriviti alla nostra newsletter


Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Annulla