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CONTRATTI PER ADESIONE - EMANATE DALL'AGCOM LE LINEE GUIDA SULLE MODALITà DI DISMISSIONI E TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'UTENZA


Considerando il perdurare di situazioni poco trasparenti e di costi eccessivi posti a carico degli utenti che vogliano cambiare operatore o recedere dal contratto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con delibera n. 204/18/CONS del 21 maggio 2018, ha posto in consultazione pubblica le "linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione". Le linee guida mirano a fornire, a supporto degli operatori di servizi di telefonia, di servizi televisivi e servizi di comunicazione elettronica, un orientamento sulla corretta applicazione della disciplina in materia dei costi di recesso imputabili agli utenti in caso di cessazione del contratto, come definita a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 1, commi 1 e 3 del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007 (c.d. "Decreto Bersani Bis"). La consultazione, dopo una proroga del termine per l'invio delle osservazioni, si è chiusa il 12 luglio 2018. Gli ambiti oggetto delle linee guida sono i seguenti: 1) Credito residuo (l'importo prepagato non ancora utilizzato dall'utente per l'acquisto dei servizi sottostanti) Secondo la normativa è vietata la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico telefonico o del servizio acquistato. Vige, pertanto, il diritto degli utenti alla sopravvivenza del credito residuo rispetto all'eventuale scioglimento del rapporto contrattuale, per qualsiasi causa (ivi compresi i casi di esercizio del recesso, trasferimento dell'utenza presso altro operatore e risoluzione per inadempimento). 2) Disposizioni in merito al recesso o al trasferimento delle utenze di telecomunicazioni I contratti per adesione devono prevedere "la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi ingiustificati e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore". L'utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze di telecomunicazioni. L'esercizio di tali facoltà è "senza vincoli temporali", quindi esse possono essere esercitate in ogni momento (salvo l'obbligo di preavviso). L'eventuale previsione di una durata minima contrattuale è dunque vincolante solo per l'operatore. L'utente deve poter conoscere anche il lasso temporale che intercorre tra l'esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell'utenza di telecomunicazioni ed il compimento da parte dell'operatore di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione delle relative richieste, così da poter valutare sotto ogni profilo l'opportunità di esercitarle. La durata massima di tale lasso temporale è di 30 giorni, coincidenti con il termine di preavviso massimo da richiedere agli utenti. In caso di recesso l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, poiché gli unici importi ammessi sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori. Eventuali spese di recesso, inoltre, devono essere "rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto", nonché comunicate all'Autorità, "esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica". Tale disciplina è generale ed è valida, quindi, sia per le offerte promozionali, sia per quelle non promozionali. Più precisamente: nel caso di contratti che non comprendono promozioni, le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto (ovvero alla somma dei corrispettivi non ancora versati all'operatore) e ai costi reali sopportati dall'azienda, nel caso di contratti che comprendono promozioni, le spese di recesso devono essere anche eque e proporzionate alla durata residua della promozione. E' previsto inoltre un limite alla durata dei contratti (24 mesi) laddove questi comprendano offerte promozionali (di beni e servizi). 3) Definizione e quantificazione delle spese di recesso Secondo l'Autorità, ad oggi le spese di recesso rappresentano la categoria più rilevante di switching cost (costi di transizione) e, pertanto, quella che maggiormente incide sulla valutazione degli utenti circa l'opportunità di cambiare fornitore di servizi. Per questa ragione la disciplina delle spese di recesso deve ricomprendere le diverse categorie di costi che l'operatore si riserva di addebitare all'utente nel momento in cui questi recede dal contratto, e possono riguardare: a) i costi sostenuti dall'operatore per dismettere o trasferire l'utenza . Tali spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio. b) la restituzione totale o parziale degli importi promozionati (siano essi una tantum o periodici) sui servizi e sui prodotti; c) il pagamento delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio di comunicazione elettronica. Le spese di recesso possono variare a seconda della loro natura e soprattutto a seconda del momento in cui il diritto di recesso è esercitato. Se il diritto di recesso è esercitato alla scadenza del contratto nessuna spesa deve essere imputata all'utente, indipendentemente dalla sua natura. Infatti, poiché il valore del contratto è nullo quando giunge a scadenza (in quanto giunto a scadenza il contratto non prevede nessun altro pagamento), le spese di recesso "commisurate al valore del contratto" non potranno che essere anch'esse nulle. Se, invece, il diritto di recesso è esercitato prima della scadenza del contratto, le spese di recesso potranno sì essere positive (in quanto commisurate al valore del contratto), ma comunque commisurate ai costi realmente sostenuti dall'operatore. Se il diritto di recesso è esercitato prima della scadenza del contratto e precisamente prima della scadenza di un'eventuale promozione, gli operatori possono addeb itare all'utente, oltre alle spese sostenute per la disattivazione o trasferimento dell'utenza (sempre che il loro valore sia inferiore al valore del contratto), anche la restituzione degli importi promozionati. La restituzione degli importi promozionati non deve essere integrale. Gli operatori devono imputare agli utenti la restituzione di una parte degli importi promozionati in modo che questa si riduca proporzionalmente fino ad azzerarsi del tutto alla scadenza della promozione offerta. Quanto agli importi dilazionati, indipendentemente dal momento in cui il diritto di recesso è esercitato, se la dilazione di pagamento riguarda un servizio, gli operatori non devono imputare il pagamento delle rate residue agli utenti che recedono. Se la dilazione di pagamento riguarda invece un prodotto, gli operatori devono concedere all'utente che recede dal contratto la facoltà di scegliere se continuare a pagare le rate residue ovvero pagarle in un'unica soluzione. Nel caso specifico in cui il prodotto non è neutrale gli utenti devono essere liberi di recedere dal contratto senza continuare a pagare le rate residue. Per scaricare il testo della Delibera n. 204/18/CONS e del suoi due allegati clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it


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