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Cartelle di pagamento via PEC: è possibile eccepire la nullità della notifica?


I Giudici della Corte di Cassazione, nell'Ordinanza 11.05.2017, n. 20672, hanno ritenuto priva di firma digitale ed eccepito la ritualità della notifica di un controricorso avvenuta con allegazione al messaggio PEC di tre file in formato pdf e non .P7m. Nell'interpretazione della Corte di Legittimità la notifica con allegati pdf rappresenta una palese violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli atti del processo in forma di documento informatico. Nonostante l'utilizzo della posta elettronica certificata sia consentito dalla legge (la Pec, infatti, al pari della raccomandata, consente la certezza sull'identità del mittente e sulla data di spedizione), il problema si pone sull'estensione del file. Nel caso di specie il file era allegato in formato ".pdf" motivo per cui i Giudici, non risultando avere anche l'estensione ".p7m" (tipica dei file firmati digitalmente) hanno ritenuto non valida la notificazione per posta elettronica certificata non essendo questa firmata digitalmente. Il formato pdf, infatti, non è firmato digitalmente e, pertanto, non può garantire, con assoluta certezza, da una parte l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altra, la sua integrità e immodificabilità, cosi come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale. La tesi dei Giudici di Cassazione è stata sostenuta da numerose corti di merito con riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento via PEC in quanto "... non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto, è garantita solo attraverso l'estensione del file ".p7m". Infatti, con la notifica via PEC, in formato "pdf" non viene prodotto l'originale della cartella, ma solo una copia elettronica, senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale ... solo l'estensione che rappresenta la cosiddetta "busta crittografica" contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma. In difetto di detta estensione del file, la notificazione via PEC ... non è valida con annullamento derivato delle cartelle stesse ...". Gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti (richiamati nella traccia di ricorso in allegato al presente articolo) sono stati confermati dalla recentissima sentenza n. 881 del 14/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, secondo cui l'agente per la riscossione è tenuto non soltanto a notificare le cartelle nel formato immodificabile previsto dalla legge, ma anche a firmarlo digitalmente. In caso di contestazione, inoltre, il Concessionario deve produrre: la stampa dell'atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di Pec, le informazioni richieste dall'articolo 18, Dm 21 febbraio 2011, n. 44 per il corpo dei messaggi, le ricevute della Pec, gli ulteriori dati di certificazione. L'agente di riscossione può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata, ma a condizione che l'invio telematico abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica (ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea). Oggetto della Pec, in base al Dpr 68/2005, non può essere altro che il documento informatico, il quale, ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), a differenza della copia informatica, necessita di una firma digitale che lo rende immodificabile.


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