Studio Dorighelli
Contattaci

STUDIO DORIGHELLI

Avvisi di accertamento: contributi Inps solo all'accomandatario? Avevamo ragione


Si riporta il testo del provvedimento di autotutela emesso dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in merito alla questione sollevata ed illustrata nell'articolo dello scorso 8 marzo che di seguito si riporta: Il testo dell'articolo pubblicato l'8 marzo scorso Nel caso di gestione di un'attività di commercio da parte di un'intera famiglia, come nel caso che segue, appare consigliabile il ricorrere alla forma giuridica della società in accomandita semplice, in modo di limitare la responsabilità di qualcuno dei famigliari (nel caso che segue i figli); poi mi è capitato di imbattermi in una società in accomandita semplice nella quale il marito ha assunto la qualifica di socio accomandatario, mentre la moglie quella di socio accomandante, sennonché poi la moglie ha le firme sul conto bancario intestato alla società, firma gli assegni e pone in essere atti di amministrazione, così che solo in apparenza si è in presenza di una società in accomandita semplice, mentre la società risulta essere, a tutti gli effetti, una società in nome collettivo. Ma questo è un altro discorso. Il caso che si intende invece affrontare di seguito è se sia legittimo o meno, in sede di accertamento di maggior reddito in capo ad una società in accomandita semplice, richiedere il versamento dei conseguenti maggiori contributi Inps gestione commercianti dovuti dagli accomandanti, iscritti quali coadiuvanti di un socio accomandatario. L'avviso di accertamento riguarda una società in accomandita semplice costituita tra padre e madre (soci accomandatari) ed i due figli (soci accomandanti che prestano la propria opera a favore della società, sotto la direzione degli accomandatari), esercente attività di commercio. I due figli accomandanti sono iscritti nella gestione Inps commericanti Inps quali coadiuvanti del padre, quest'ultimo versa i propri contributi gestione commercianti sul minimale di reddito nonché quelli dovuti dai figli; in sede di dichiarazione dei redditi il padre, nel quadro RR, riporta i conteggi per il versamento dei contributi dovuti in eccedenza sul minimale, sia i propri che quelli dei figli, contributi che vengono quindi versati con modello F24 unicamente dal padre, sia per quanto riguarda il saldo che per quanto riguarda l'acconto; la madre espone nello stesso quadro i propri redditi e provvede a versare unicamente i propri contributi dovuti in eccedenza sul minimale, non avendo alcun coadiuvante iscritto. L'Agenzia delle Entrate richiede di produrre la documentazione contabile della società per l'anno 2013, effettua i propri controlli ed emette un avviso di accertamento che si conclude con la determinazione di un aumento del reddito rispetto a quello dichiarato dalla società; emette altresì quattro avvisi di accertamento nei confronti dei soci (2 accomandatari e 2 accomandanti) rettificando il reddito di partecipazione nella società da ciascuno dichiarato, in proporzione delle quote di partecipazione agli utili (nell'atto costitutivo della società le quote di partecipazione agli utili risultano diverse da quelle di partecipazione al capitale, in considerazione dell'impegno dei soci accomandanti - figli coadiuvanti - di prestare la propria opera a vantaggio della società sotto la direzione degli accomandatari e per previsione dell'atto costitutivo, nel caso venisse a mancare tale apporto di lavoro, dette quote debbono essere necessariamente variate). Fino a qui "tutto normale", sennonché il maggior importo dei contributi Inps derivante dalla rettifica del reddito di partecipazione nella società, viene indicato nell'avviso di accertamento e richiesto: per il padre socio accomandatario nell'avviso di accertamento di questi; per la madre socio accomandatario nell'avviso di accertamento di questa; per i due figli soci accomandanti (coadiuvanti del padre) nell'avviso di accertamento di ciascuno dei figli. Mentre le prime due rettifiche dei soli contributi Inps commercianti dei soci accomandatari appaiono del tutto legittime, le rettifiche in capo ai due figli soci accomandanti non appaiono tali, poiché il soggetto obbligato al versamento dei contributi - con facoltà di rivalsa - è il padre, titolare della posizione assicurativa (o codice azienda) tenuto al versamento dei contributi stessi per sé e per i coadiuvanti, tant'è che in sede di dichiarazione dei redditi, così come sopra indicato, i contributi dei coadiuvanti vengono appunto calcolati e versati dal padre. Anche unicamente per "logica" non si vede come il figlio socio accomandante possa provvedere al versamento dei maggiori contributi derivanti dall'avviso di accertamento, in quanto non titolare di alcun "codice azienda". Nel caso quindi si intenda definire l'avviso di accertamento dei figli accomandanti con il procedimento di adesione del contribuente sarà utile sollevare tale eccezione in sede di contraddittorio. Fonte: http://www.studiofranco.eu


Professionisti

Conosci il team

Richiesta informazioni


Hai raggiunto il limite di caratteri consentiti.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

Il titolare del trattamento dati è Studio Dorighelli e dichiara che i dati acquisiti tramite il presente form verrà trattato nel seguente modo:

  • è utilizzato per l’evasione dell’attuale richiesta di informazioni/acquisto/iscrizione fino al suo espletamento e per nessuna ulteriore attività.
  • è conservato presso gli archivi aziendali senza data limite, fino a cancellazione autonomamente da parte dell’utente, volontaria da parte del Titolare o su esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’utente.
  • è conservato per conto del Titolare da KUMBE, mantainer del Titolare per i servizi digitali, negli archivi cloud e relativi backup a loro volta gestiti in ottemperanza al GDPR per tutta la durata contrattuale con il Titolare -che ne può disporre in ogni momento- e fino a successiva cancellazione.
  • non verrà ceduto ad altri terzi, non verrà utilizzato per campagne di marketing salvo non sia contestualmente autorizzata tale opportunità.
  • verrai profilato in base alle informazioni contenute e il dato potrà essere utilizzato per elaborazione statistica.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Dove siamo

Studio Dorighelli
Corso Bettini, 58
38068 Rovereto (TN)
Tel: (+39) 0464 434955
Tel: (+39) 0464 433789
Fax: (+39) 0464 316095
info@studiodorighelli.it

ODC TRENTO

Grazie!

Ti abbiamo inviato un'email. Per attivare la newsletter clicca sul link che troverai nel messaggio, grazie!

Iscriviti alla nostra newsletter


Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Annulla