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Nel contenzioso tributario é ancora indispensabile depositare la nota spese?


L'art.15 del DLgs 546/92, come riscritto dal DLgs 156/2015, conferma il principio della soccombenza al comma 2 - quinquies e stabilisce che dall'1 gennaio 2016: «I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili». Occorre ricordare che l'articolo 9 DL 1/2012 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e stabilito che «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso dl professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Il Ministero ha quindi provveduto ad emanare i seguenti DM: 140/2012 per i dottori commercialisti e le categorie professionali ex art. 12 comma 4 del DLgs 546/92 iscritte negli elenchi del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 46/2013 per i consulenti del lavoro; 55/2014 per gli avvocati. Dall'esame della normativa i compensi sono determinati in base agli accordi tra la parte e il proprio difensore ovvero, in difetto, in base ai parametri dei sopra riferiti DM. Si può quindi dedurre che l'omesso deposito della nota spese non invalida la liquidazione giudiziale. Infatti, il giudice può ben determinare sia gli onorari sulla base dei parametri degli specifici DM, sia le spese - ad esempio il contributo unificato - desumendole dagli atti del processo. E' comunque opportuno - solo per evitare successive divergenze - che il difensore, oltre alla procura alle liti, ottenga dal cliente un formale mandato che individui la prestazione professionale in relazione ai diversi stadi procedimentali con l'accordo sul compenso spettante. In assenza di tariffe professionali, forse è anche inutile redigere la nota spese con indicazione in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, come prevede l'articolo 75 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. Normalmente l'Agenzia delle Entrate deposita, con le controdeduzioni al ricorso del contribuente, la nota spese ove espone, ex comma 2 - sexies dell'art.15 del DLgs 546/92 il compenso riservato agli avvocati con la riduzione del venti percento dell'importo complessivo. Ci si domanda se, per facilitare il giudice nella liquidazione delle spese di giudizio, qualora il soccombente fosse l'Amministrazione Finanziaria, anziché depositare la nota spese non sia più opportuno esporre la seguente richiesta: «con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa. Gli onorari - in virtù dell'abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell'articolo 9 del D.L. 1/2012 - sono richiesti nella misura della nota spese presentata dall'Agenzia Entrate adeguata in aumento, in consonanza a quanto esprime il comma 2-sexies dell'art. 15 del DLgs 546/1992 e successive modifiche, oltre al contributo previdenziale ed all'IVA di legge». Fonte: http://www.melieassociati.it


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