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L’istanza per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota dell’IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE


Via libera dell’Agenzia delle Entrate al modello per recuperare l’IRAP sui dividendi UE/SEE: rimborso o compensazione per gli anni pregressi.L'Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 123184 del 22 aprile 2026, ha ufficialmente dato il via alle procedure che consentiranno ai soggetti interessati di recuperare l'IRAP sui dividendi comunitari.  Le motivazioni alla base di questo provvedimento risiedono nella necessità di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 1º agosto 2025 (cause riunite C-92/24-C-94/24, Banca Mediolanum). I giudici comunitari hanno stabilito che la disciplina italiana allora vigente era in contrasto con l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (la cosiddetta direttiva "madre-figlia").  Fino a poco tempo fa, la normativa IRAP prevedeva che: per gli intermediari finanziari, il margine d'intermediazione includesse i dividendi ridotti del 50%;  per le imprese di assicurazione, i dividendi fossero assunti nella misura del 50%.  Tuttavia, la direttiva UE impone che l'esenzione sui dividendi percepiti da società figlie residenti in altri Stati membri debba essere pari almeno al 95%. Qualsiasi imposta che, come l'IRAP, includa nella propria base imponibile una quota superiore al 5% di tali dividendi, viola il principio di detassazione previsto dal diritto dell'Unione.  Per sanare questa asimmetria, l'articolo 1, commi 46-50 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato gli articoli 6 e 7 del DLgs. 446/97. Le nuove disposizioni prevedono che i dividendi provenienti da controllate residenti nell'UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE) siano esclusi dalla formazione del valore della produzione netta per il 95% del loro ammontare.  Questa "detassazione" rafforzata si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il beneficio sarà gestito direttamente nel modello IRAP 2026, operando variazioni in diminuzione nei righi IC27 (intermediari) o IC41 (assicurazioni).  Il rimborso per gli anni pregressi Il cuore del provvedimento 123184 riguarda però il passato. Per i periodi d'imposta anteriori al 2025 (2024 e precedenti), è possibile richiedere il rimborso della quota IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla base imponibile in misura superiore al 5%.  L'istanza può essere presentata purché sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento del saldo, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 602/73. Un dettaglio tecnico fondamentale chiarito dalle istruzioni è che, per i versamenti in acconto, i 48 mesi decorrono dal momento del versamento del saldo.  Le scadenze per la presentazione del modello variano a seconda di quando scade il termine di decadenza:  Termine standard: 48 mesi dal versamento, se tale scadenza cade dopo il 21 giugno 2026 (60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento).  Termine speciale: il 21 giugno 2026, se il termine di 48 mesi (ancora pendente al 1° gennaio 2026) scade tra il 1° gennaio e la data stessa del 21 giugno.  In alternativa al rimborso, la legge offre l'opzione della compensazione nel modello F24. Questa scelta è però vincolata: le somme possono essere utilizzate esclusivamente per il versamento del contributo straordinario sugli extra-profitti delle banche.  L'opzione per la compensazione presenta caratteristiche specifiche: è possibile chiedere il rimborso per una parte della quota IRAP e optare per la compensazione per la restante; chi ha già presentato istanze di rimborso prima del 2026 può comunque optare per la compensazione, ma ciò comporta la rinuncia automatica alla precedente richiesta di rimborso per la quota corrispondente; il credito è utilizzabile a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza; sono compensabili anche gli interessi maturati sulla quota IRAP dalla data del versamento del saldo fino alla presentazione del modello.  Il modello approvato si compone del frontespizio e del Quadro RI. La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite il servizio "Consegna documenti e istanze" nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate.  È richiesta la firma digitale del contribuente o del delegato. In caso di firma autografa (copia analogica), è necessario allegare i documenti d'identità dei firmatari. Per velocizzare l'istruttoria, l'Agenzia suggerisce di allegare fin da subito i documenti che comprovano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla direttiva "madre-figlia" per l'applicazione dell'aliquota ridotta. 


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