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Il rimborso IVA non è ammesso anche quando la stabile organizzazione non interviene


La Cassazione, con la sentenza n. 25685 depositata lo scorso 4 settembre 2023, ha confermato che la presenza di un'effettiva e operativa stabile organizzazione in Italia da parte di un soggetto non residente è ostativa all’istanza di rimborso IVA “diretto”. La Corte di Cassazione, pertanto, sembrerebbe assumere una posizione netta rispetto a quella adottata dall’Agenzia delle Entrate (i.e. FAQ del 12/07/2010), in base alla quale i soggetti passivi non residenti dotati di una stabile organizzazione in Italia non possono accedere alla procedura di rimborso “diretta” - prevista per i soggetti passivi non residenti stabiliti in un altro Stato UE, ai sensi dell’art. 38-bis2 del D.P.R. 633/72 -  ma devono avvalersi delle modalità disciplinate dall’art. 38 bis del D.P.R. 633/72, tranne nei seguenti casi: la stabile organizzazione del soggetto passivo non residente si limiti ad effettuare acquisti e importazioni in Italia senza il compimento di operazioni attive; Il soggetto passivo non residente per gli acquisti e le importazioni effettuati in Italia non si sia avvalso della stabile organizzazione. Il parere dell’Agenzia delle Entrate, quindi, sembrerebbe essere stato superato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25685, nella quale tratta la questione relativa ad una società non residente, con stabile organizzazione in Italia, che si è vista negare il rimborso dell’IVA a credito sulle operazioni passive, rilevanti in Italia ed effettuate senza il coinvolgimento della stabile organizzazione. La Corte di Cassazione è stata chiamata a stabilire se la presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato incidesse ai fini della procedura da attuare per il rimborso IVA, ovvero se la società estera dovesse esercitare in Italia tutti i diritti relativi all’IVA direttamente come soggetto passivo UE oppure tramite la stabile organizzazione. Nella pronuncia la Corte di Cassazione ribadisce quanto affermato dalla Corte di Giustizia (C.Giust. UE 16 luglio 2009 C-244/08), ovvero il principio secondo cui sono due le modalità di recupero dell’IVA, vale a dire mediante detrazione o mediante rimborso, e che la legittima modalità dipende essenzialmente dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che ha effettuato acquisti di beni o servizi o importazioni nel territorio dello Stato e che il criterio dello stabilimento è dato dalla presenza o meno di un centro di attività stabile. Alla luce di quanto sopra, se il soggetto è dotato di un centro di attività stabile in Italia, può esercitare il diritto alla restituzione dell’IVA solo attraverso della detrazione, a prescindere da chi abbia acquistato i beni/servizi, se la casa madre o la stabile organizzazione.  La Corte di Cassazione, quindi, nega il rimborso dell’IVA in capo alla società non residente, in quanto l’esistenza e la sua operatività della stabile organizzazione italiana sul piano degli adempimenti fanno confluire la posizione del soggetto passivo UE nella stabile organizzazione. In ultimo, e sulla base della sentenza di cui sopra, possiamo stabilire che è la mera esistenza della stabile organizzazione nel territorio dello Stato a comportare l’esclusione dal diritto al rimborso IVA, anche qualora non vi sia un intervento della stessa stabile. Possiamo concludere, quindi, che un eventuale credito IVA sarà recuperato solo attraverso il meccanismo di detrazione della stabile organizzazione. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.


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