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Esclusioni IRAP, trattamento IVA e trasferimento atleti: le novità per SSD e Enti del Terzo Settore


Circolare 7/2026 su esenzione IRAP, IVA sui servizi sportivi, trasferimento atleti e confronto agevolazioni per gli Enti del Terzo Settore.Esclusione dalla base imponibile IRAP per le collaborazioni La Circolare n. 7 del 7 agosto 2026 dell'Agenzia Entrate contiene istruzioni determinanti in materia di imposte regionali e agevolazioni fiscali connesse all'attività sportiva dilettantistica.  Il primo importante chiarimento riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2021, i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) nell'area del dilettantismo non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP se inferiori all'importo annuo di 85.000 euro. L'Agenzia Entrate ha chiarito che questa agevolazione si applica anche ai compensi erogati per collaborazioni co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale, in virtù del combinato disposto con l'articolo 37, comma 4, del decreto, che riconduce tali attività di supporto amministrativo nell'alveo della disciplina agevolativa generale. Trattamento IVA: esenzione sui servizi sportivi e dispensa dagli adempimenti Per quanto concerne l'IVA, l'articolo 36-bis, comma 1, del d.l. n. 75 del 2023 dispone l'esenzione dall'imposta per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport (compresi didattica e formazione) fornite da organismi senza fini di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici, nei confronti di chi pratica lo sport. La Circolare n. 7 del 2026 conferma che i soggetti che effettuano tali operazioni esenti possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto IVA, effettuandone preventiva comunicazione all'ufficio. Si evidenzia che la dispensa non esonera l'ente dagli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione per le altre operazioni imponibili eventualmente realizzate. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'articolo 36-bis del decreto IVA e l'articolo 3 del medesimo decreto confluiranno, rispettivamente, negli articoli 94 e 10 del nuovo Testo Unico dell'IVA (d.lgs. n. 10 del 2026). La tassazione ordinaria per la cessione dei contratti degli atleti Un chiarimento di forte impatto per la gestione finanziaria riguarda la cessione del contratto di un atleta da parte di una ASD o SSD a favore di una società operante in ambito professionistico.  La Circolare chiarisce, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che tale cessione non può beneficiare dell'esenzione IVA. L'operazione non è infatti "strettamente connessa" alla pratica sportiva, ma attiene a un profilo prevalentemente economico-finanziario e non è indispensabile allo svolgimento dello sport. Inoltre, il beneficiario finale dell'acquisizione non è la persona fisica che pratica lo sport, bensì la società professionistica acquirente che ne utilizzerà le prestazioni sportive. Di conseguenza, l'operazione deve essere qualificata come prestazione di servizi ordinariamente rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 3 del decreto IVA, in quanto riconducibile alla fattispecie di cessione di contratti. Raccolta fondi e regime di Legge 398/1991 Infine, la Circolare esamina l'ambito dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, che prevede la detassazione ai fini IRES dei proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e da raccolte pubbliche di fondi per gli enti sportivi in regime di legge n. 398 del 1991. L'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 38 del 2026 (convertito con modificazioni dalla legge n. 88 del 2026) ha attualizzato la norma estendendola esplicitamente a tutte le ASD e SSD costituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 36 del 2021. La detassazione opera per un massimo di due eventi all'anno e per un importo complessivo annuo non superiore a 51.645,69 euro. Tali novità rappresentano uno strumento di assoluto rilievo per gli enti sportivi dilettantistici, che devono valutare queste tutele specifiche confrontandole con le opzioni previste per gli Enti del Terzo Settore, in modo da adottare l'assetto gestionale e fiscale più idoneo alla propria struttura.


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