Studio Dorighelli
Contattaci

STUDIO DORIGHELLI

Criptovalute e fisco 2026: con la direttiva DAC8 arriva la piena trasparenza. Ecco cosa rischia chi non è in regola


L'era dell'anonimato nel mondo delle cripto-attività è giunta ufficialmente al capolinea. Con l'adozione della Direttiva (UE) 2023/2226 (nota come DAC8), l'Unione Europea ha stabilito un nuovo standard di trasparenza che renderà quasi impossibile nascondere asset digitali al Fisco.A partire dal 1° gennaio 2026, è scattato lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali degli stati membri. Questo significa che l'Agenzia delle Entrate riceverà flussi costanti di dati direttamente dagli exchange e dai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP). Per chi ha finora omesso di dichiarare i propri investimenti in criptovalute, il rischio di accertamento fiscale diventerà elevatissimo: le banche dati europee incroceranno ogni transazione, rendendo la regolarizzazione non più un'opzione, ma una necessità impellente. Cosa saprà il fisco di te? Dati trasmessi automaticamente dagli exchange La direttiva DAC8 impone ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) e ai gestori di cripto-attività obblighi di comunicazione stringenti. Non verranno trasmesse solo informazioni generiche, ma un set completo di dati tecnici e personali: Dati identificativi nome completo, indirizzo, stato di residenza fiscale NIF (numero di identificazione fiscale) - codice fiscale per i residenti italiani per le persone fisiche: data e luogo di nascita Dettaglio delle operazioni in criptovalute Per ogni tipologia di cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, sTabellacoin, NFT), verranno comunicati: importo lordo aggregato versato o ricevuto numero di unità di criptovaluta numero totale di operazioni effettuate nel periodo fiscale Valore di mercato e fair value Sarà comunicato il valore equo di mercato (fair market value) aggregato per: acquisizioni di criptovalute cessioni e vendite trasferimenti tra wallet Trasferimenti verso wallet privati (self-custody) Particolare attenzione è rivolta ai trasferimenti verso indirizzi di registro distribuito (self-custody wallet) non associati a istituzioni finanziarie note. Questi movimenti saranno segnalati come ad alto rischio. Scadenze DAC8 e obblighi di collaborazione con gli exchange Le tempistiche sono già tracciate e non lasciano spazio a interpretazioni: Data Evento Obblighi 1° gennaio 2026 Avvio dello scambio automatico di informazioni tra stati membri UE Gli exchange iniziano la trasmissione dati all'Agenzia delle Entrate 1° gennaio 2027 Termine ultimo per gli exchange per completare le procedure di adeguata verifica fiscale (due diligence) Verifica identità e residenza fiscale di tutti i clienti preesistenti (rapporti attivi al 31/12/2025) Entro 60 giorni Obbligo di fornire dati richiesti dall'exchange dopo due solleciti In caso di mancata collaborazione: blocco operazioni sul conto crypto Tabella 1: scadenze e obblighi DAC8 ATTENZIONE: la DAC8 prevede che, se l’utente non fornisce le informazioni fiscali richieste per l’adeguata verifica, dopo due solleciti e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta iniziale, il prestatore di servizi per le cripto-attività deve impedirgli di effettuare operazioni. Tassazione criptovalute 2026: aliquota al 33% e abolizione soglia 2.000 euro In Italia oggi il "tranello" non è più la soglia dei 2.000 euro (eliminata dal 2025), ma resta pienamente il rischio del costo fiscale zero se non si sanno documentare gli acquisti. Evoluzione della tassazione sulle plusvalenze crypto (2023-2026) Periodo Aliquota Soglia/franchigia Note Fino al 31/12/2024 26% 2.000 euro (imponibile solo l'eccedenza) Franchigia annuale applicabile Dal 1/01/2025 26% abolita (ogni euro è imponibile) Fine della franchigia di 2.000 euro Dal 1/01/2026 33% abolita Aumento di 7 punti percentuali (escluse le stablecoin) Tabella 2: evoluzione della tassazione crypto Fonte normativa: legge di bilancio 2025 Legge 207/2024 - art. 68, comma 9-bis, TUIR | direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8) | D.Lgs. 194/2025 La regola del costo fiscale zero: il vero rischio per chi non documenta Secondo l'art. 68, comma 9-bis, TUIR, come interpretato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, il costo o valore di acquisto delle cripto-attività deve essere «documentato con elementi certi e precisi» a cura del contribuente. N.B. In mancanza di idonea documentazione: il costo si assume pari a zero l'intero corrispettivo di cessione è trattato come plusvalenza imponibile non sono ammesse semplici autodichiarazioni del cliente servono evidenze oggettive: estratti conto bancari, ricevute di acquisto, certificazioni di altri intermediari, report certificati di calcolo Esempi pratici di tassazione: quanto paghi se non hai documentazione Scenario 2025 (aliquota 26%, senza soglia 2.000 €) Caso pratico: Vendita criptovalute per 10.000 euro Costo effettivo storico di acquisto: 9.000 euro Situazione Plusvalenza imponibile Imposta dovuta Con documentazione valida 1.000 euro (10.000 - 9.000) 260 euro (26% su 1.000) Senza documentazione 10.000 euro (costo fiscale = 0) 2.600 euro (26% su 10.000) Tabella 3: confronto tassazione 2025 Differenza: 2.340 euro in più senza documentazione Scenario 2026 (aliquota 33%, regole documentali invariate) Stesso caso, ma dal 1° gennaio 2026: Vendita criptovalute per 10.000 euro Costo effettivo storico: 9.000 euro Situazione Plusvalenza imponibile Imposta dovuta Con documentazione valida 1.000 euro 330 euro (33% su 1.000) Senza documentazione 10.000 euro (costo fiscale = 0) 3.300 euro (33% su 10.000) Tabella 4: confronto tassazione 2026 Differenza: 2.970 euro in più senza documentazione Come preparare la documentazione In sede di controllo fiscale, l'onere della prova spetta al contribuente. Molti investitori commettono l'errore di affidarsi esclusivamente ai file Excel o CSV estratti dagli exchange. Il problema dei file CSV: perché non sono sufficienti I file CSV presentano alcune criticità probatorie: file modificabili dall'utente: tecnicamente alterabili, facilmente contestabili file anonimo: nessun riferimento al titolare del wallet, né del soggetto che ha fornito quelle informazioni (sito di Exchange) La soluzione: report PDF ufficiali certificati dall'exchange Best practice per documentazione valida: esportare periodicamente (almeno una volta l'anno o dopo ogni operazione rilevante) report di transazione in formato PDF ufficiale direttamente dal portale dell'exchange estratti conto con logo, intestazione ufficiale e dati completi del fornitore includere: data, importo, controparte, commissioni, prezzo di acquisto/vendita Documenti con alto valore probatorio: estratti conto bancari per bonifici verso exchange certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati report di calcolo delle plusvalenze Quadro RW e dichiarazione criptovalute: obblighi 2026 Cos'è il quadro RW e chi deve compilarlo I contribuenti italiani che detengono criptovalute sono tenuti a compilare il quadro RW (modello redditi persone fisiche) o il quadro W (modello 730), indicando il valore del portafoglio crypto al 31 dicembre dell'anno fiscale. IMPORTANTE: non esiste alcuna soglia di esenzione. Anche un solo euro in criptovalute va dichiarato. Come compilare il quadro RW per le criptovalute È necessario predisporre un rigo per ogni: wallet con chiave privata (self-custody) conto digitale presso exchange centralizzati (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.) Informazioni da indicare: tipologia di attività (criptovalute) valore iniziale e saldo al 31 dicembre periodo di possesso percentuale di possesso Se si possiedono più di 5 wallet: è necessario presentare più di un modulo di quadro RW. Conclusione: non farsi cogliere impreparati dalla DAC8 La direttiva DAC8 trasforma radicalmente il rapporto tra investitori crypto e autorità fiscali. La strategia del "non dichiarare sperando nell'anonimato" è destinata a fallire entro il 2026. È consigliabile agire subito effettuando un check-up della posizione fiscale. Contestualmente, è necessario recuperare i report ufficiali in PDF da tutti gli exchange utilizzati. Inoltre, occorre valutare la regolarizzazione delle annualità passate (quadro RW e redditi). Allo stesso modo, si devono documentare gli acquisti storici con estratti conto bancari e, infine, risulta fondamentale considerare la consulenza fiscale specializzata prima dello scambio automatico dati. FAQ - domande frequenti su criptovalute e fisco 2026 Devo dichiarare anche piccole quantità di criptovalute? Sì, non esiste soglia minima. Qualsiasi importo va dichiarato nel quadro RW. Cosa succede se non fornisco i dati richiesti dall'exchange? Dopo due solleciti e 60 giorni, l'exchange blocca le operazioni dell’utente per obbligo normativo. I file CSV degli exchange sono sufficienti come documentazione? No, sono facilmente contestabili. Servono PDF ufficiali dall'exchange. Posso ancora evitare la tassazione al 33%? No, dal 1° gennaio 2026 l'aliquota sale al 33% per tutte le plusvalenze crypto (tranne EMT in euro al 26%). Cosa rischio se non ho mai dichiarato le mie criptovalute? Se non hai mai dichiarato le tue criptovalute, il rischio principale è l'accertamento automatico garantito dalla direttiva DAC8, che permetterà all'Agenzia delle Entrate di ricevere i tuoi dati direttamente dagli exchange.  Sotto il profilo delle sanzioni per dichiarazione infedele (ovvero il mancato versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze), è necessario distinguere tra i diversi periodi: per le violazioni relative all'anno d'imposta 2023 si applica il vecchio regime con sanzioni dal 90% al 180%, mentre per quelle commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione è stata ridotta al 70% fisso. A questi oneri vanno aggiunte le sanzioni specifiche per l'omessa compilazione del quadro RW, che variano tra il 3% e il 15% del valore delle cripto-attività non monitorate. Tale obbligo di monitoraggio sussiste per ogni euro detenuto, poiché non esistono soglie di esenzione. Inoltre, va considerata la sanzione relativa all'imposta sul valore delle cripto-attività, che si calcola nel quadro RW ed è pari al 2 per mille; per questa imposta, le sanzioni sono le stesse previste per l'omessa imposta sostitutiva delle criptovalute. In sede di accertamento, il contribuente ha la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo tramite l'istituto dell'acquiescenza, accettando integralmente l'atto e rinunciando al ricorso.  Va ricordato, infine, che senza la documentazione ufficiale dell'exchange l'Agenzia applicherà la regola del costo fiscale zero, trattando l'intero corrispettivo di cessione come plusvalenza imponibile. Riferimenti normativiDirettiva (UE) 2023/2226 (DAC8)


Professionisti

Conosci il team

Richiesta informazioni


Hai raggiunto il limite di caratteri consentiti.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

Il titolare del trattamento dati è Studio Dorighelli e dichiara che i dati acquisiti tramite il presente form verrà trattato nel seguente modo:

  • è utilizzato per l’evasione dell’attuale richiesta di informazioni/acquisto/iscrizione fino al suo espletamento e per nessuna ulteriore attività.
  • è conservato presso gli archivi aziendali senza data limite, fino a cancellazione autonomamente da parte dell’utente, volontaria da parte del Titolare o su esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’utente.
  • è conservato per conto del Titolare da KUMBE, mantainer del Titolare per i servizi digitali, negli archivi cloud e relativi backup a loro volta gestiti in ottemperanza al GDPR per tutta la durata contrattuale con il Titolare -che ne può disporre in ogni momento- e fino a successiva cancellazione.
  • non verrà ceduto ad altri terzi, non verrà utilizzato per campagne di marketing salvo non sia contestualmente autorizzata tale opportunità.
  • verrai profilato in base alle informazioni contenute e il dato potrà essere utilizzato per elaborazione statistica.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Dove siamo

Studio Dorighelli
Corso Bettini, 58
38068 Rovereto (TN)
Tel: (+39) 0464 434955
Tel: (+39) 0464 433789
Fax: (+39) 0464 316095
info@studiodorighelli.it

ODC TRENTO

Grazie!

Ti abbiamo inviato un'email. Per attivare la newsletter clicca sul link che troverai nel messaggio, grazie!

Iscriviti alla nostra newsletter


Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Annulla