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Credito d'imposta recuperato tramite 36-bis: nullità della cartella di pagamento


Solo con un avviso di recupero motivato può essere negato un beneficio fiscale.Se il disconoscimento del credito d'imposta deriva da un mero controllo formale ex art. 36-bis. D..P.R. n. 600/73, è nulla la cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione. E' questo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ribadito nella recentissima sentenza 19860 depositata il 5 ottobre u.s. Vicenda processuale Il competente Ufficio delle entrate aveva emesso aveva iscritto a ruolo, a norma dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, le somme derivanti da un controllo automatizzato con cui aveva negato gli incentivi per gli incrementi occupazionali ex art. 7, l. n. 388/2000 esposti nel modello UNICO del contribuente. La società proponeva ricorso avverso l'atto di riscossione innanzi ai Giudici di primo grado rilevando l'illegittimità della cartella di pagamento che disconosceva un credito d'imposta senza la doverosa emissione di un avviso di recupero motivato che individuasse le ragioni giuridiche della rettifica. Il Collegio di prime cure accoglieva le eccezioni formulate da parte ricorrente. La pronuncia veniva confermata da C.T.R. Marche con sentenza n. 13/7/2012, depositata l'8.02.2012 contro cui l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione. La soluzione del Supremo Collegio Con sentenza 19860, depositata il 5 ottobre 2016, i Giudici della Corte di Cassazione hanno confermato, in virtù di una consolidata giurisprudenza di legittimità che il disconoscimento dell'agevolazione per incrementi occupazionali presuppone l'emissione di un accertamento in rettifica. Si legge nelle motivazioni della sentenza che "...la diretta iscrizione a ruolo delle imposte in modo automatizzato, cioè a norma degli articoli 36-bis D.P.R. n. 600/73, e 54-bis. D.P.R. n. 633/72, è ammissibile e quindi può evitare l'atto di rettifica o di accertamento, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una semplice correzione di errori materiali o di calcolo (Cassazione n. 8140 del 2012; n. 14070 del 2011 e 12762 del 2006). In altri termini con l'iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato "...non possono risolversi questioni giuridiche ..." e di conseguenza la negazione del beneficio è illegittima, con conseguente nullità della cartella di pagamento notificata dall'Agente della riscossione. Alcune osservazioni E' nullo il disconoscimento del credito d'imposta (per investimenti/occupazionale/ricerca scientifica, eccetera) a seguito di (mera) liquidazione automatica ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, ed in assenza di doveroso controllo cartolare. Il consolidato orientamento di Corte di Cassazione che ha - ripetutamente - censurato l'operato di Direzioni provinciali ed Enti di riscossione è largamente condiviso da dominante giurisprudenza di merito secondo cui la negazione di una agevolazione non può certamente essere ricondotta al mero controllo formale, in quanto necessariamente implica verifiche e valutazioni di natura giuridica. Tutto ciò che non è immediatamente desumibile da quanto dichiarato dal contribuente, non può essere rettificato ovvero preteso tramite i cosiddetti avvisi bonari, e cartelle di pagamento.


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