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Chiarimenti Circolare Inail n.31/2025 sull’obbligo assicurativo per i soci delle associazioni sportive dilettantistiche in casi particolari


Con la circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46, erano state fornite le indicazioni operative per l’assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.  L’Inail, con la Circolare n.31/2025 risponde alla richiesta di alcune strutture territoriali se, a seguito della riforma del lavoro sportivo operata dal D.Lgs n.36/2021, si possa ritenere sussistente l’obbligo assicurativo presso l’Inail, degli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.    PREMESSA La disciplina del rapporto di lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è una disciplina speciale, infatti, l’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto stabilisce che “per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario”.  La normativa speciale prevale, proprio per la sua fattispecie, sulla normativa generale in tema di obbligo assicurativo contenuto nel DPR n. 1124/1965.  Pertanto, il socio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di una Società Sportiva Dilettantistica comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, va assicurato all’Inail solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale.  Per “lavoratore sportivo” si intende: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.  Inoltre, è considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge a fronte di un corrispettivo sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono invece considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.     ESCLUSIONE PER GLI ASSOCIATI DI ASD E I SOCI SSD ISTRUTTORI SPORTIVI  Agli associati di ASD e ai soci delle SSD che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo, non può essere applicata la disciplina generale dell’obbligo assicurativo dei soci stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo la quale risultano compresi nell’assicurazione i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale.   OBBLIGLO ASSICURATIVO PER LE ATTIVITA’ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E GESTIONALE  Dal 1° luglio 2023 l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è stata estesa ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.  Prima di tale riforma, l’obbligo assicurativo Inail era escluso, poiché i compensi dei collaboratori in questione rientravano tra i “redditi diversi”. Stante il quadro normativo sopra delineato, si deve dare risposta negativa al quesito se in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività amministrativo-gestionale, si configuri l’obbligo assicurativo Inail dell’associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società.  Infatti, la normativa speciale dettata dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in tema di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche prevale sulla disposizione generale di cui all’articolo 4, comma 1, n. 7 del DPR n. 1124/1965 negando, in assenza di una esplicita previsione legislativa, l’assimilazione ai fini assicurativi degli associati di ASD e dei soci di SSD ai soci delle società anche di fatto di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica.  Infatti, in questa situazione, ai fini della tutela Inail non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oltre, naturalmente, al requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di un’attività protetta ai sensi dell’articolo 1 del DPR n.1124/1965.    Fonti: D.Lgs. n.36/2021, DPR. n.1124/1965, Circolare Inail n.31/2025


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