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Autotrasportatori: definite le deduzioni forfetarie art. 66 c.5 del Tuir per il 2024


Con il comunicato stampa n. 63 del 13.06.2025 il MEF ha stabilito le deduzioni forfetarie di cui all’articolo 66 c. 5 del Tuir  per il  2024 La deduzione  per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa è pari  a 48 Euro al giorno, mentre per i trasporti entro il Comune la detrazione  è pari al 35%, cioè è di euro 16,80 al giorno.  1.)  A CHI SPETTA alle imprese di autotrasporto conto terzi: con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva anche inferiore a 3500 chilogrammi (art. 7 comma 2 bis DL 2.3.89 n. 69 aggiunto in sede di conversione alla Legge 27.4.89 n. 154) che si trovino in contabilità semplificata o di contabilità ordinaria per opzione  ( ovviamente le detrazioni in questione non spettano a ditte individuali che si trovino in regime forfetario di determinazione del reddito) alle ditte individuali (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti effettuati dal titolare dell’impresa ( CM. 29.9.84 n. 31) alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti eseguiti personalmente dai soci (DL.  27.4.90 N. 90 art.13, comma 4) stante la formulazione della norma si reputa che la deduzione in questione non trovi applicazione nei confronti di eventuali trasporti effettuati da coadiuvanti del titolare o del socio, anche se in impresa familiare; Sono escluse le società di capitali di qualsiasi tipo (C.M. 10.5.90 n. 13)  2.) QUANTO SPETTA la deduzione è giornaliera: qualora nello stesso giorno vengano effettuati più viaggi spetta comunque una sola volta. Euro 48,00 al giorno per trasporti effettuati  al di fuori del Comune ove ha sede l’azienda; Euro 16,80  al giorno per trasporti effettuati  entro il territorio del Comune ove ha sede l’azienda.  3.) ADEMPIMENTI E’ necessario redigere un prospetto che deve contenere per ogni giorno di effettuazione dei trasporti i seguenti dati: i viaggi effettuati e le destinazioni la durata dei viaggi gli estremi delle bolle di accompagnamento (ora DDT) o delle fatture e delle lettere di vettura Il prospetto va sottoscritto dal titolare della ditta individuale o da un legale rappresentante (per le s.n.c. e le s.a.s.) e, in origine, doveva essere allegato alla dichiarazione dei redditi: dal 1998, con l’introduzione del modello PC di dichiarazione era stato soppresso l’obbligo di allegazione; il venir meno dell’obbligo di allegazione non fa venir meno l’obbligo di redigere il prospetto. Va infine tenuto presente che le bolle di accompagnamento (ora DDT) o le fatture o le lettere di vettura indicate nel prospetto debbono essere  conservate per 6 anni rispetto all’anno di emissione (bolle del 2024 o fatture o lettere di vettura  da conservare sino al 2030).  4)  NON RILEVANZA AI FINI IRAP DELLA DEDUZIONE FORFETARIALa deduzione forfetaria in questione non è rilevante ai fini IRAP: in pratica, salvo altre poste non deducibilI ai fini IRAP, il reddito da assoggettare ad Irap è costituito dal reddito risultante dal quadro della dichiarazione + l’importo della deduzione forfetaria.  Art. 66 comma 5 del Tuir 5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.    PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE di cui all’art. 66 - comma 5 - D.P.R. 917/86   Ditta ANNO ______2020_________ con sede in  MESE DI ____________________ codice fiscale n.    GIORNO TRASPORTO ENTRO IL COMUNE                        (rif. ddt/fattura e data) TRASPORTO OLTRE IL COMUNE                                 (rif. ddt/fattura e data) 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31       Totale entro comune    n. trasferte Totale oltre comune  n. trasferte   Importo unitario  Importo unitario    Importo deduzione del mese   Importo deduzione del mese 


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