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Autodichiarazione aiuti di Stato ricevuti


Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste. L’Agenzia Entrate con il Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438/2022, ha definito tempi e modi di trasmissione dell’autodichiarazione. L’autodichiarazione deve essere presentata: direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato; in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall’art. 1 del DM 11.12.2021, vale a dire: contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica; credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; esclusione dei versamenti IRAP; riduzione versamenti contributivi; esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili; disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia; definizione agevolata degli “avvisi bonari”; esonero dalla tariffa speciale del canone RAI; altri aiuti (contributi in conto interessi, garanzie pubbliche, ecc.) In particolare, nel caso in cui analoga dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. Non sono espressamente previste sanzioni in caso di omessa presentazione della comunicazionema nell’ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 in Commissione Finanze della Camera è stata confermata la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione. Secondo alcuni la mancata presentazione potrebbe comportare la revoca del contributo. Le sanzioni richiamate nell’istanza (“l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali”) sono collegate alle previsioni contenute nell’art. 47 del DPR 445/2000 e non costituiscono sanzioni “tributarie”. Si ritiene quindi possano essere riferite solo all’erronea indicazione del superamento dei massimali previsti. Purtroppo, anche in questo caso, la compilazione della comunicazione è complessa e richiede l’effettuazione di diversi riscontri, anche in collaborazione con il diretto interessato. Per non commettere errori consigliamo di consultare, oltre alle risultanze contabili che potrebbero limitarsi a riportare solo alcuni degli aiuti utilizzati: le informazioni pubblicate in RNA (Registro Nazionale Aiuti liberamente consultabile all’indirizzo https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza la sezione del “cassetto fiscale – fatture & corrispettivi” nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate, per verificare gli esiti delle eventuali istanze presentate da cui possano derivare “aiuti”.


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