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La sanatoria per le violazioni di natura formale


Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono (articolo 9, Dl 119/2018). Non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta). Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali” (che non sono mai punibili ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis, Dlgs 472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018) dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati. Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata: le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta e relativo pagamento dei tributi le violazioni formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 119/2018) le violazioni formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167/1990 (voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie). Per il buon esito della sanatoria, è necessario: rimuovere le irregolarità o le omissioni versare, con F24, 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni indicati nel modello di pagamento (se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, bisogna fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse). La rimozione delle irregolarità o delle omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Se l’interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni. La rimozione, in ogni caso, deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020 nell’ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse. La rimozione, peraltro, non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria in considerazione dei profili della violazione. È il caso, ad esempio, delle violazioni relative all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Il provvedimento del 15 marzo 2019, che ha disposto le regole per la definizione agevolata delle violazioni formali, stabilisce anche che: il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La sanatoria di violazioni formali che non si riferiscono a uno specifico periodo d’imposta (come, ad esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in base a una pronuncia giurisdizionale o a un provvedimento di autotutela con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di un processo verbale di constatazione (Pvc), anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione è possibile rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per ricevere assistenza sulla regolarizzazione. La risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 ha istituito il codice tributo “PF99” (denominato “violazioni formali - definizione agevolata - art. 9 del Dl n. 119/2018”), deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. In ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione. Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta - nel formato “AAAA” - a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, invece, va riportato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono evidenziare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale le violazioni sono regolarizzate. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. In caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate; “0101”, se si paga in un’unica soluzione).


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