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LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - INTRODOTTE NOVITà PER SOCIETà TRA AVVOCATI, NOTAI, SOCIETà DI INGEGNERIA, AGROTECNICI E ODONTOIATRI


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza". I commi dal 141 al 150, dell'articolo 1 della legge in esame, intervengono su alcune categorie professionali, quali: gli avvocati, i notai, ingegneri, agrotecnici ed odontoiatri. 1) Il comma 141, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), vengono apportate alcune modifiche, in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societari. La più rilevante riguarda l'aggiunta dell'articolo 4-bis (Esercizio della professione forense in forma societaria), che regolamenta le società tra avvocati, superando così l'attuale disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 96 del 2001 (artt. 15 e ss.) nonché la delega, ormai scaduta (in quanto doveva essere esercitata entro il 2 agosto 2013), per la costituzione di società tra avvocati prevista dall'articolo 5 della stessa legge professionale (che viene contestualmente abrogato dalla lett. c) del comma 142. 2) I commi da 142 a 144 apportano, in relazione alla professionale notarile, modifiche all'art. 1, commi 63- 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili). In particolare, il comma 142 interviene sulle disposizioni della legge di stabilità 2014 relative agli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a notai e pubblici ufficiali. Il comma 143 prevede la presentazione periodica (ogni tre anni) da parte del Consiglio nazionale del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina. Il comma 144 contiene alcune modifiche alla legge notarile (legge n. 89 del 1913), relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale. Vengono modificati i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000). Tre ulteriori disposizioni (commi 146, 147 e 148) sono relative alla disciplina degli archivi notarili, con modifiche apportate alla legge 17 maggio 1952, n. 629. 3) Le disposizioni dei commi 148 e 149 estendono alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina della legge n. 266 del 1997 (Interventi urgenti per l'economia), che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Il comma 149 prevede, inoltre che, per i contratti stipulati dalle medesime società dopo l'entrata in vigore della presente legge, le medesime società stipulino una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e garantiscano che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Viene, infine, previsto che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società. 4) Con una modifica all'art. 9 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, il comma 150 impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto, anche eventualmente in forma digitale. La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale. 5) Il comma 151 attraverso una disposizione di interpretazione autentica del comma 96, dell'art. 145 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale. Gli atti catastali, sia urbani che rurali, "possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251". 6) Il comma 152 obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni "al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza". Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo. 7) I commi da 153 a 156 introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria. Nell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, deve essere garantito che tutte le prestazioni che formano oggetto della professione di odontoiatra, di cui all'articolo 2 della legge 409/1985, siano erogate esclusivamente dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge 409/1985., ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sia iscritto all'albo degli odontoiatri (comma 153). Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, deve essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui sopra (comma 154). Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici potrà svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura facente capo a società operanti nel settore odontoiatrico (comma 155). Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, dovranno essere definite le modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti sopra illustrati (comma 156). Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui. Fonte: http://www.tuttocamere.it


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