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DECRETO SEMPLIFICAZIONI - LE PROSPETTIVE DEL SISTEMA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E LA RIFORMA DELLA PEC


1) L'articolo 8 dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici e dalle società a controllo pubblico. A tali fini sarà costituita, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività relative alla piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (le cui modalità di verifica e vigilanza saranno definite nello statuto della istituenda società). In particolare, i commi 1 e 2 concernono la gestione e i compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, volta ad assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Secondo la disciplina vigente, i soggetti abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico; e consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma anche per il pagamento spontaneo di tributi, così come accettano altre forme di pagamento elettronico. In base all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD), la piattaforma tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici è messa a disposizione - attraverso il Sistema pubblico di connettività - dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Su tale previsione incide l'articolo in esame. Il comma 1 prevede infatti che la gestione della piattaforma, così come lo svolgimento dei compiti che la riguardino, siano trasferiti dall'AgID alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies riguardano lo svolgimento delle funzioni per l'attivazione dell'Agenda digitale. In primo luogo è disposto il prolungamento del mandato del Commissario straordinario in carica per l'attivazione dell'Agenda digitale (nominato con il D.P.C.M. 25 ottobre 2018) dal 15 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 (comma 1-bis). Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1° gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (come definita dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 179 del 2016, che disciplina la nomina commissariale). Tali funzioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio mediante proprie strutture (comma 1-ter). Gestione e compiti della piattaforma tecnologica, che cessano di spettare così all'AgID, saranno quindi attribuiti, come dispone il comma 2, ad una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, di cui si è detto sopra. Il comma 3 pone in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, onde rendere "capillare" la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma. I commi 4 e 5 novellano alcune disposizioni transitorie contenute nel D.Lgs. n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del codice dell'amministrazione digitale. L'articolo 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017 prevede, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico. Tale termine viene posticipato al 31 dicembre 2019 (comma 4). Lo stesso articolo 65 del D.Lgs. n. 217 del 2017, al comma 7, prevede l'abrogazione dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, relativo alla posta elettronica certificata ed alla notificazione del documento informatico trasmesso per via telematica. Il comma 5, sostituendo il comma 7, posticipa e condiziona siffatta abrogazione, al momento in cui intervenga un decreto del Presidente del Consiglio (sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali) che adotti le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata alla disciplina del codice dell'amministrazione digitale ed europea (regolamento UE n. 190 del 23 luglio 2014) circa l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. 2) La norma ha un contenuto composito che disegna una vera e propria rivoluzione per la nostra posta elettronica certificata (PEC). È significativo, infatti, che l'abrogazione dell'art. 48 (norma di riferimento della posta elettronica certificata), venga espressamente subordinata all'adozione di un D.P.C.M. che detti le condizioni per garantire la conformità della nostra PEC alle disposizioni del Regolamento UE n. 910 del 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Il messaggio è dunque chiaro: la nostra posta elettronica certificata dovrà diventare un servizio di recapito certificato, ai sensi dell'art. 44 del suddetto regolamento e dovrà dunque fornire garanzie che ad oggi non è in grado di fornire. La norma europea prevede infatti che tali tipologie di servizi debbano soddisfare i seguenti requisiti: sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati; garantiscono con un elevato livello di sicurezza l'identificazione del mittente; garantiscono l'identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati; l'invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi; f) la data e l'ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata. Ad oggi il nostro servizio non garantisce appieno i requisiti di cui alle lettere b) e c) ed è dunque sul quel fronte che si dovranno concentrare gli sforzi del legislatore anche per poter così garantire finalmente la piena applicabilità di altre disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. Nel momento in cui la PEC diventerà servizio di recapito certificato qualificato verrà garantita l'identificazione del mittente e diventerà operativa una modalità di dialogo con la P.A. tesa certamente a semplificare le relazioni. L'obiettivo fondamentale di questo provvedimento comunitario è quello dell'eliminazione delle barriere esistenti all'impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l'autenticazione nei servizi pubblici. Il Regolamento, difatti, non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri, ma intende garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione sicura. Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it


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