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MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)


E' necessario innanzitutto evidenziare che l'art. 1, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, ha disposto l'abrogazione del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge (A.C. 1478), recante analoghe disposizioni sul servizio di noleggio con conducente (NCC). Lo stesso comma ha altresì disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 143/2018, che è rimasto in vigore dal 30 dicembre 2018 al 12 febbraio 2019. Il contenuto del D.L. n. 143/2018 è stato riversato nell'articolo 10-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 12/2019. Tale articolo, che consta di none commi, apporta una serie di modifiche agli articoli 3, 10 e 11 dalla legge n. 21 del 1992, introducendo rilevanti novità che sintetizziamo nei seguenti 11 punti. 1) La richiesta del servizio di noleggio con conducente può essere effettuata sia presso la sede che presso la rimessa dell'esercente il servizio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. 2) La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali è prevista una disciplina derogatoria per le sole Regioni Sicilia e Sardegna. Con riguardo a tali Regioni l'autorizzazione rilasciata in un Comune della Regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa. 3)Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 dicembre 2018), l'inizio di un nuovo servizio, fermo l'obbligo di prenotazione, può avvenire senza il rientro in rimessa anche quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e debitamente registrato, da tenere a bordo o in sede e da esibire in caso di controlli. 4) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell'abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possano mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l'intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell'abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. Il rapporto con un sostituto alla guida può essere regolato o con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero anche in base ad un contratto di gestione. Da notare che, rispetto alla disciplina previgente, viene soppresso il riferimento al limite temporale di 6 mesi. 5)Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. In deroga a questo obbligo, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale. 6) Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche dovranno essere stabilite da un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. 7) E' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. 8) Presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà essere istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente (NCC) effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Non sono compresi nel registro i servizi effettuati con velocipedi (biciclette e veicoli assimilati), autobus, quadricicli e veicoli a trazione animale. 9) Fino al 31 marzo 2019 sono sospese: le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dalla norma in esame; le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 10) A decorrere dal 30 dicembre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143/2018) e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese Taxi e NCC, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il solo servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante. Non è previsto un analogo divieto di rilascio delle licenze taxi. 11) Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, dovrà essere disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea. Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui. Per un approfondimento dell'argomento del NCC clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it


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