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COOPERATIVE SOCIALI - DAL MINISTERO DEL LAVORO CHIARIMENTI IN TEMA DI BILANCIO, DI ATTIVITà DI INTERESSE GENERALE E DI OBBLIGO DI NOMINA DEI SINDACI


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 2491 del 22 febbraio 2017, risponde ad alcuni quesiti in materia di cooperative sociali e loro consorzi, che, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 (recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106") hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali, in tema di: obblighi di redazione, di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e di pubblicazione sul proprio sito istituzionale del bilancio sociale; attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali, obbligo di nomina dei sindaci. 1) Per quanto riguarda gli obblighi di redazione del bilancio sociale, il Ministero evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 "acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali"; ad esse e ai loro consorzi le disposizioni del decreto in parola "si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili" con essa. Pertanto, in linea generale, il Codice del Terzo settore prevede l'applicazione delle disposizioni codicistiche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare (come le cooperative sociali), solo ove non derogate ed in quanto compatibili. Da quanto sopra, il Ministero ritiene applicabile, a tutte le cooperative sociali, l'obbligo di redazione, di deposito e di pubblicazione del bilancio sociale imposto alla generalità delle imprese sociali e questo obbligo appare in linea con i principi direttivi della riforma del Terzo settore, che pongono in primo piano i canoni della trasparenza e della rendicontazione, a tutela dell'affidamento della generalità dei cittadini. Tuttavia, fino a quando non saranno emanate le Linee Guida da parte del Ministero del Lavoro, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, previste dal comma 2 dell'art. 9 del citato D.Lgs. n. 112/2017, il Ministero ritiene che "l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale". 2) Per quanto riguarda il rapporto tra quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali (legge n. 381/1991), il Ministero del Lavoro ritiene che, in ossequio al criterio della prevalenza della disciplina particolare su quella generale, l'ambito delle attività sia quello individuato dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/1991 ovvero: - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; - lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; a cui devono essere aggiunte quelle riguardanti: - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie; - educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate. Resta beninteso salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente, quali, ad esempio: all'agricoltura sociale (Legge n. 141/2015) e alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, D.Lgs. n. 159/2011). 3) Per quanto riguarda, infime, l' obbligo di nomina dei sindaci, il Ministero del Lavoro ritiene che non siano applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all'articolo del 10 del D.Lgs. n. 112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative. Pertanto le norme dettate in materia dal Codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali, posto che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del più volte citato D.Lgs. n. 112/2017 "... Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili...". Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui. Per un approfondimento dell'argomento del Terzo settore e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it


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