Studio Dorighelli
Contact us

STUDIO DORIGHELLI

Più avvocati nominati in un giudizio civile? A ciascuno va riconosciuto il proprio onorario


In punto di diritto ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata. Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nei giudizi di divisione (ereditaria) il valore della causa non è quello della massa attiva ma quello della quota in contestazione.Sono i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 30 agosto 2017, n. 20554, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal tribunale di Piacenza. La vicenda La pronuncia traeva origine dal fatto che CAIO e ALTRI hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l'ordinanza, resa dal Tribunale di Piacenza nel 2014, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. XXXX/2013, per l'importo di euro 12.622,10, oltre interessi, emesso su domanda degli avvocati MEVIA e TIZIO ed avente ad oggetto i compensi professionali relativi al patrocinio legale prestato in un giudizio di divisione immobiliare (in particolare, liquidati in somma di euro 6.345,77 per l'avvocato MEVIA ed in euro 6.237,19 per l'avvocato TIZIO). Gli avvocati MEVIA e TIZIO resistono con controricorso. Il tribunale di Piacenza, ritenuta l'applicabilità in rito dell'art. 14, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, ha poi, nel merito, affermato che le modalità di calcolo del compenso liquidato agli avvocati opposti fossero errate, dovendosi determinare il valore della causa di divisione non in base a quello della massa attiva (e dunque, nella specie, pari ad euro 215.761,02), ma a quello della quota in contestazione (nella specie, pari ad euro 43.190,48). Pertanto, ha deciso il Tribunale, per liquidare il compenso agli avvocati MEVIA e TIZIO si doveva far capo allo scaglione delle cause ricomprese fra euro 25.900,01 ed euro 51.700,00. Il motivo di ricorso Con l'unico motivo del ricorso di CAIO e ALTRI deducono la violazione del combinato disposto dell'art. 1, legge 7 novembre 1957, n. 1051, dell'art. unico, cap. I°, art. 1, sub 2, e degli artt. 4 e 6 del d.m. n. 127/2004. Assumono i ricorrenti che, condivisa l'applicabilità dello scaglione delle cause ricomprese fra euro 25.900,01 ed euro 51.700,00, occorreva tener conto della rispettiva misura massima degli onorari, per poi suddividerli al 50% per ciascuno dei due avvocati. Vengono perciò allegati conteggi per dimostrare che vi siano stati superamenti dei massimi tariffari. La decisione La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 20554/2017 ha ritenuto non fondato il motivo ed ha rigettato il ricorso. Precisa, quindi, la Suprema Corte che l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, per cui, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione. In particolare, l'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004 (nella specie applicabile ratione temporis), pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione" (Corte di Cassazione, Sezione II, 04/05/2012, n. 6765). La censura mossa dai ricorrenti è poi infondata, in quanto parte dall'erroneo presupposto per cui il Tribunale, dopo aver ricondotto la causa allo scaglione ricompreso fra euro 25.900,01 ed euro 51.700,00, avrebbe dovuto suddividere al 50% per ciascuno dei due avvocati la misura massima degli onorari spettante per le singole voci. I ricorrenti non tengono così per conto dell'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (ancora recepito nell'art. 7 d.m. 8 aprile 2004, n. 127, costituente la disciplina ratione temporis nella specie applicabile), per come costantemente interpretato dalla Corte, nel senso che, ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata. Inoltre, l'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794, si limita a garantire la facoltà di tenere conto del concorso degli altri avvocati nella determinazione degli onorari nell'ambito dei minimi e dei massimi previsti dalla tariffa professionale, ma non prescrive alcuna obbligatoria riduzione, né questo automatismo è stato contemplato nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense recepite con i decreti ministeriali. Il diritto individuale al distinto onorario rimane escluso piuttosto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica (laddove, nel caso in esame, gli avvocati MEVIA e TIZIO risultano aver richiesto il pagamento di due distinte parcelle, che ne indicavano separatamente le attività adempiute) (Corte di Cassazione, Sezione II, 04/11/2010, n. 22463; Corte di Cassazione, Sezione II, 12/07/2000, n. 9242). Fonte: http://www.avvocatoamilcaremancusi.com


People

Meet the team

Request information


You have reached the alowed limit of characters.

Statement on the GDPR (General Data Protection Regulation)

The data controller is Studio Dorighelli, who states that the data acquired in this manner will be handled as follows:

  • it will be used to comply with current requests for information/acquistion/registration until completed and for no other purpose.
  • it will be held in the company archives with no deadline, until independent cancellation by the user, voluntary cancellation by the Controller or an explicit request for cancellation by the user.
  • it will be held on behalf of the Controller by KUMBE, the Controller’s maintainer for digital services, on the cloud server and related backup, in turn managed in compliance with the GDPR for the entire term of the contract with the Controller – who may dispose of it at any time – and until its subsequent cancellation.
  • it will not be assigned to third parties; it will not be used for marketing campaigns except if concurrently authorized for such purposes.
  • the user will have a profile created based pon the information contained therein and the data may be used for statistical processing.
  • the complete privacy policy may be found at the link www.studiodorighelli.it/privacy. For information or requests, you may write to the following electronic mail address: info@studiodorighelli.it.

Statement on the GDPR (General Data Protection Regulations)

If subscribing to the Newsletter, you must confirm your registration by means of a confirmatory mail sent to the recorded address.  In such case, handling includes:

  • the creation of a group user profile, a status, preferences as indicated and deduced from the information provided in the form and subsequent independent profiles.
  • use of the data for electronic notices (email, whatsapp) and not (paper) for informational/commercial purposes.
  • Use of the email for the creation of marketing campaigns and personallized information, digital and non-digital
  • the complete privacy policy may be found at the link www.studiodorighelli.it/privacy. For information or requests, you may write to the following electronic mail address: info@studiodorighelli.it.

Dove siamo

Studio Dorighelli
Corso Bettini, 58
38068 Rovereto (TN)
Tel: (+39) 0464 434955
Fax: (+39) 0464 316095
info@studiodorighelli.it

ODC TRENTO

Thanks!

We sent you an email. To activate the newsletter click on the link you will find in the message, thank you!

Iscriviti alla nostra newsletter


Statement on the GDPR (General Data Protection Regulations)

If subscribing to the Newsletter, you must confirm your registration by means of a confirmatory mail sent to the recorded address.  In such case, handling includes:

  • the creation of a group user profile, a status, preferences as indicated and deduced from the information provided in the form and subsequent independent profiles.
  • use of the data for electronic notices (email, whatsapp) and not (paper) for informational/commercial purposes.
  • Use of the email for the creation of marketing campaigns and personallized information, digital and non-digital
  • the complete privacy policy may be found at the link www.studiodorighelli.it/privacy. For information or requests, you may write to the following electronic mail address: info@studiodorighelli.it.

cancel