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Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dignità: principali novità per i datori di lavoro


Il Decreto Dignità (Decreto Legge n. 87/ 2018) è in vigore dal 14 luglio 2018: sono state apportate importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro ed un aumento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo che saranno analizzati di seguito. Si sottolinea che si rimanda a successive circolari esplicative da parte del Ministero del Lavoro e dall'INPS. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ART. 1 Le principali modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato si applicano: ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame; ai rinnovi e proroghe dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Di seguito si analizzano i principali cambiamenti in merito: TERMINE E DURATA MASSIMA non superiore a 12 mesi (anziché 36 mesi): se si intende non indicare la motivazione (contratto di lavoro a tempo determinato"acausale"); non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali riguardanti esigenze quali: temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze sostitutive quali ad esempio malattia, infortunio, maternità-paternità di altri lavoratori); esigenze per incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Ad eccezione delle diverse disposizioni dei contratti collettivi e ad eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché i 36 mesi attuali). In caso di superamento del limite di 24 mesi il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Solo per i contratti di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine non ha effetto se non risulta da atto scritto, una copia dello stesso deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. In caso di rinnovo va precisata in forma scritta l'indicazione delle sopraindicate esigenze in base alle quali è stipulato. In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è dovuta solo se il termine complessivo supera i 12 mesi. Pertanto: il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle sopraindicate e specifiche esigenze. Il numero massimo di proroghe nell'arco dei 24 mesi massimi (non 36 mesi come attualmente) di contratto di lavoro a tempo determinato sono 4 (non 5 come attualmente). In caso di superamento del numero massimo di proroghe/rinnovi nell'arco dei 24 mesi massimi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - ART. 2 Per quanto concerne la somministrazione di lavoro, in caso di stipula di contratti a tempo determinato ad eccezione delle diverse disposizioni contenute nella contrattazione collettiva: il contratto di somministrazione può durare al massimo 24 mesi (se la durata supera i 12 mesi, va indicata una delle causali giustificative indicate dal Decreto Dignità), il numero massimo di proroghe è pari a 4 (non 5 come attualmente). INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO Il Decreto Dignità aumenta gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine, infatti il contributo addizionale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro (attualmente pari all'1,4%) è aumentato, per ogni rinnovo dal 14 luglio 2018, dello 0,5%. Di conseguenza: il contributo relativo al primo contratto a termine stipulato dopo l'entrata in vigore del Decreto Dignità (comprese le proroghe) è pari all'1,4%, primo rinnovo del medesimo contratto, è pari all'1,9%, secondo rinnovo dello stesso contratto, è pari al 2,4%, e con questo metodo anche per terzo e quarto rinnovo. Si sottolinea che tale aumento dello 0,5% si applicherà per qualsiasi rinnovo intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 87/2018 cioè 14 luglio 2018 indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto a termine (anche precedente al 14 luglio 2018). (Fonti: Decreto Legge n. 87/ 2018)


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