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Circolare n. 4/E/2026 dell'Agenzia Entrate: le novità sugli ISA e i riflessi sul rinnovo del CPB


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 4/E del 6 luglio 2026 avente ad oggetto le istruzioni operative riguardanti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili per il periodo d’imposta 2025.Questo documento di prassi si inserisce nell'attività annuale di aggiornamento dei modelli, finalizzata ad adeguare lo strumento fiscale all'evoluzione dei diversi comparti economici e a recepire gli effetti derivanti dalle tensioni geopolitiche ed economiche globali. Per il periodo d'imposta 2025, l'evoluzione dello strumento ha comportato la revisione completa di 85 indici e l'aggiornamento di tutti i 173 ISA attualmente in vigore.  Struttura della modulistica e continuità degli adempimenti Sotto il profilo operativo, l’applicazione degli ISA per l'annualità d'imposta 2025 si sviluppa nel segno della continuità. Non sono state introdotte variazioni sostanziali alle modalità di effettuazione degli adempimenti, che rimangono un patrimonio consolidato per l'utenza e per i professionisti del settore.  Viene confermata l’architettura standard della modulistica per i modelli ISA 2026:  le istruzioni parte generale; le istruzioni comuni destinate alla corretta compilazione dei quadri contabili e del personale, nello specifico il Quadro A (Personale), il Quadro F (Dati contabili impresa) e il Quadro H (Dati contabili lavoro autonomo).  All'interno dei quadri contabili sono stati tuttavia integrati specifici aggiornamenti disposti dalle recenti evoluzioni normative. Nel Quadro F (nei righi F13, F15 e F17) sono stati inseriti i riferimenti tecnici legati alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strutturali nuovi prevista dalla Legge n. 199/2025 per gli investimenti digitali, tecnologici e di autoproduzione da fonti energetiche rinnovabili. Nel Quadro H sono stati invece allineati i riferimenti alle modifiche apportate alla determinazione del reddito da lavoro autonomo (articolo 54 del TUIR) per effetto del D.Lgs. n. 192/2024 e del D.L. n. 84/2025.  Infine, per quanto riguarda le Società tra professionisti (STP) e le Società tra avvocati (STA), l'Agenzia conferma che, pur restando escluse dall'applicazione diretta degli ISA, tali realtà rimangono tenute alla compilazione del "Quadro E - Dati per la revisione" per finalità di monitoraggio statistico ed elaborazione dei futuri indici.  Il processo di semplificazione e la Delega Unica La circolare illustra lo stato di avanzamento del processo di semplificazione degli adempimenti dichiarativi, volto a ridurre il volume di informazioni richieste qualora siano già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. In quest'ottica, per il periodo d'imposta 2025, sono state rimosse dai modelli ISA le seguenti informazioni:  la condizione di "Pensionato" all'interno di 135 modelli ISA;  la condizione di "Lavoratore dipendente" all'interno di 28 modelli ISA; la dicitura relativa all'esercizio dell'attività in forma di "Cooperativa" per 50 modelli ISA.  Tali variabili confluiscono ora direttamente nel pacchetto degli "ulteriori dati" (dati precalcolati) forniti dall'Agenzia Entrate, restando comunque modificabili dal contribuente in sede di compilazione del software qualora si riscontrino divergenze.  Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 13 aprile 2026 ha disciplinato le regole per la richiesta e il prelievo di queste informazioni. Gli intermediari abilitati possono procedere all'acquisizione massiva dei dati tramite il servizio Entratel sfruttando le modalità operative della Delega Unica istituita dal D.Lgs. n. 1/2024 (sia tramite delega al cassetto fiscale sia tramite delega al servizio specifico ISA e concordato). I singoli contribuenti, di contro, possono scaricare direttamente i file dall'area riservata del proprio cassetto fiscale.  L'interazione strategica tra ISA e il rinnovo del CPB Un focus centrale della prassi ministeriale è dedicato al collegamento fra i punteggi ISA e l'istituto del concordato preventivo biennale. Per i soggetti che hanno aderito alla proposta per il primo biennio (2024-2025) e intendono rinnovare l'adesione per il successivo periodo (2026-2027), il periodo d'imposta 2025 assume un rilievo determinante.  I dati trasmessi tramite il modello ISA relativo all'annualità 2025, unitamente all'esito del punteggio di affidabilità, costituiscono la base tecnica imprescindibile su cui l'Agenzia Entrate elaborerà la nuova proposta di CPB. Il voto ISA conseguito non incide soltanto sulla strutturazione della proposta economica, ma governa anche la graduazione dell'eventuale imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, con aliquote agevolate che variano dal 10% al 15% in funzione del livello di affidabilità dimostrato.  Il blocco degli adeguamenti per chi rinnova il concordato La Circolare n. 4/E/2026 introduce un chiarimento fondamentale per i contribuenti già in regime di concordato che si apprestano al rinnovo: per l'anno d'imposta 2025 non è consentito dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio ISA. Poiché il reddito e il valore della produzione netta per l'anno 2025 restano definiti contrattualmente dall'adesione originaria al CPB, i dati non possono essere ritoccati formalmente per incrementare la pagella di affidabilità.  Si ricorda, inoltre, che l'obbligo di acquisizione dei dati precalcolati sussiste anche per i soggetti che beneficiano di una causa di esclusione dagli ISA ma che risultano vincolati al concordato, poiché l'allineamento delle banche dati è ritenuto indispensabile per la corretta determinazione della metodologia di calcolo delle annualità successive.  Fedeltà dichiarativa e cause di decadenza dal concordato L'Agenzia Entrate evidenzia come il corretto funzionamento degli ISA e l'accesso ai relativi benefici premiali richiedano necessariamente l'esposizione di dati veritieri, coerenti e completi, rigettando qualsiasi logica di mero adeguamento formale. A supporto di tale fermezza viene richiamata l'ordinanza n. 28457 del 5 novembre 2024 della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che la fedele esposizione dei dati contabili e strutturali rappresenta il presupposto legale e vincolante per l'ottenimento dei vantaggi di compliance.  Questo rigore dichiarativo si riflette direttamente sulla tenuta del concordato preventivo biennale. Ai sensi dell'articolo 22 del decreto delegato, si configurano infatti precise cause di decadenza qualora, a seguito di controlli sulle annualità oggetto dell'accordo o su quella precedente, emerga:  l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate per importi superiori al 30% dei ricavi comunicati; l'accertamento di violazioni da infedele o fraudolenta dichiarazione dei dati strutturali o contabili ISA, tali da determinare una riduzione del reddito o del valore netto della produzione oggetto del concordato in misura superiore al 30%; l'indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di definizione della proposta concordataria. 


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