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28 febbraio: registrazione alla Piattaforma NIS2 (direttiva 2022/2555)


La Direttiva UE 2022/2055  nota anche come “Direttiva NIS2”, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, è la legislazione dell'UE in materia di cybersicurezza.La cybersicurezza consiste nella pratica di proteggere le reti, i sistemi, i dati, le applicazioni e i dispositivi IT (Information Technology) dagli attacchi. Gli attacchi informatici sono in genere progettati per interrompere le operazioni aziendali, ottenere l'accesso non autorizzato ai sistemi, appropriarsi di dati o proprietà intellettuale o rubare o estorcere denaro alle organizzazioni. Una cybersicurezza efficace richiede una difesa a più livelli che coinvolga tecnologie, processi, policy e competenze in materia di sicurezza per proteggere le organizzazioni da attacchi che possono causare perdite di profitti e della reputazione.Già la normativa in materia di tutela dei dati personali obbliga ad adottare le misure ritenute necessarie in materia di protezione dei dati, soprattutto di questi tempi con gli  attacchi degli hacker russi, cosicchè è più che utile individuare settori critici da tutelare da tali attacchi e la Direttiva NIS2 aggiorna le norme dell'UE in materia di cybersicurezza introdotte nel 2016 modernizzando e uniformando il quadro giuridico esistente. Fa parte di un ampio pacchetto di strumenti giuridici e di iniziative a livello dell'Unione, mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati alle minacce nell'ambito cibernetico.La direttiva è  entrata in vigore in Italia il 16 ottobre 2024 (decreto Legislativo 4.9.2024 n. 138  con abrogazione del d.lgs. n. 65/2018, che recepiva la precedente Direttiva NIS Direttiva 2016/1148). L'impianto normativo rafforza quanto già previsto dal precedente quadro NIS, ampliandone il campo di applicazione e prevedendo un criterio omogeneo per l’identificazione dei soggetti.La norma estende gli obblighi in materia di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti, rafforza i poteri di supervisione, struttura maggiormente i meccanismi e gli organi preposti alla risposta agli incidenti e alla gestione della crisi. Introduce, infine, nuovi strumenti, come la divulgazione coordinata delle vulnerabilità.Nella normativa sono contenute novità sulla gestione del rischio da parte degli operatori, che prevedono misure di sicurezza adeguate e un sistema di notifica degli incidenti efficace e reattivo. Inoltre, il decreto NIS favorisce la cooperazione e condivisione delle informazioni, attraverso diverse modalità di scambio, a livello sia nazionale che europeo. Al fine di promuovere l’applicazione concreta ed efficiente di una norma ambiziosa, il decreto NIS pone particolare enfasi sulle attività di supporto e sulla gradualità e proporzionalità degli obblighi normativi.In genere l’obbligo di registrazione da assolvere entro il 28 febbraio 2025 riguarda le imprese che superano i massimali previsti per le piccole imprese (salvo alcuni casi in cui sono obbligate anche  le micro e piccole imprese). Prospetto tratto dalla Guida alla definizione PMI  dell’Unione Europea. Il campo di applicazione è ampliato a 18 settori, di cui 11 altamente critici (originariamente 8) e 7 critici (di nuova introduzione), interessando oltre 80 tipologie di soggetti pubblici e privati, incluse tante pubbliche amministrazioni.Vengono classificate le attività tra quelle ritenute indispensabili ed importanti (ad esempio il trasporto su strada) al fine di dettare regole sulla cybersicurezza. Per la classificazione delle attività utilizzare il seguente LINK.  La classificazione prevede il settore energia, quello dei trasporti, il settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, il settore sanitario, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi TIC (btob), spazio, servizi postali e di corriere, gestione dei rifiuti, fabbricazione produzione e distribuzione di sostanze chimite, produzione e distribuzione di alimenti, fabbricazione di dispositivi medici – di computer, di apparecchiature elettriche, fabbricazione di autoveicoli – rimorchi, semirimorchi ed altri mezzi di trasporto, fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, organizzazioni di ricerca. In ultimo, nell’allegato III, gli enti ed organismi della pubblica amministrazione. Maggiori informazioni sul sito.


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