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Bonus donne: requisiti e istruzioni operative per l’accesso al beneficio


Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 di seguito chiamato “Decreto Coesione”, allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, all’ articolo 23, ha introdotto il “Bonus Donne”, un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.   CASI DI ESCLUSIONE DEL BONUS DONNE Il comma 3 del citato articolo 23, afferma che sono esclusi da questo beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già considera l’applicazione di aliquote previdenziali ridotte rispetto all’aliquota ordinaria.    REQUISITI DA RISPETTARE PER AVERE ACCESSO ALL’ESONERO L’esonero contributivo per l’assunzione di donne deve rispettare dei requisiti per poterne avere diritto quali: siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;  siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;  svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in base delle risultanze acquisite dall’lSTAT; sia rispettato il requisito dell’incremento occupazionale netto, dato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti; si evidenzia che, per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo va riproporzionato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno.  MISURA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER BONUS DONNE La misura dell’esonero è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali totali a carico dei datori di lavoro, eccetto i premi e contributi dovuti all’INAIL, con limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del comma 4 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 60/2024, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.    DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO Gli esoneri contributivi di cui alla presente circolare spettano a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo ma non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione. TIPOLOGIE DI LAVORATRICI CUI SPETTA L’ESONERO Gli esoneri contributivi spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data dell’assunzione:  siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione;  risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere secondo il disposto di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014; RAPPORTI DI L AVORO INCLUSI E ESCLUSI DALL’ESONERO   Come precisato nei precedenti paragrafi, gli esoneri contributivi in trattazione spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025.  Sono inclusi nel diritto all’esonero i seguenti contratti di lavoro: contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità indicate di seguito; rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.  Sono esclusi al diritto all’esonero i seguenti contratti di lavoro: rapporti di lavoro domestico rapporti di apprendistato; rapporti di lavoro intermittente; rapporti di lavoro occasionale.   DURATA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO La durata dell’esonero contributivo è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione.  INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO  Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni è necessario inoltre rispettare la condizione specificamente prevista dal comma 3 dell’articolo 23 del decreto Coesione, ovvero la realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.  Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.  Le agevolazioni in argomento si possono comunque applicare se l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto di lavoro occupato in precedenza si sia reso vacante a seguito di:  dimissioni volontarie;  invalidità;  pensionamento per raggiunti limiti d’età;  riduzione volontaria dell’orario di lavoro;  licenziamento per giusta causa.  Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.    ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO PER AVERE DIRITTO ALL’ESONERO Al fine di conoscere con l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni compilando il modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.  Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, le seguenti informazioni:  a) dati identificativi dell’impresa;  b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;  c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;  d) retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;  e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.  L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati:  calcola l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;  consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta. Nel caso in cui la domanda di riconoscimento degli incentivi sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.  Nel caso invece in cui l’istanza di riconoscimento degli incentivi sia stata effettuata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS” e  invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso tale periodo senza l’instaurarsi dell’assunzione saranno persi gli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.  Fonti normative: D.L n. 60/2024, L. n. 95/2024, Circolare Inps n.91/2025

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