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REGOLARITà DELLA NOTIFICA QUALE REQUISITO ESSENZIALE PER LA VALIDITà DEGLI ATTI


La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n 10012 del 15.04.2021 ha confermato il più recente orientamento formulando il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».   E’ il caso della Cd. irreperibilità relativa o temporanea disciplinata dall’art. 140 c.p.c. e tale disciplina si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.   Si differenzia altresì dalla Cd. irreperibilità assoluta, disciplinata dall’art. 143 c.p.c. e affrontata anch’essa recentemente dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9292 del 07.04.2021. «In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, ex plurimis). Pertanto, «Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione  anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.». Nel caso di specie non risultava che il messo abbia constatato in loco ed in punto di fatto l'eventuale divergenza dai dati anagrafici che, attestavano formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica. Tale inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell'irreperibilità assoluta, presupposto della notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, determina la nullità di quest'ultima.   Massima attenzione quindi alla notifica, in quanto l’eventuale eccezione di invalidità impone al giudicante la verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio in capo all’Agenzia Entrate.  


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