Studio Dorighelli
Contattaci

STUDIO DORIGHELLI

Ritenuta di acconto: responsabilità solidale del sostituito - scomputo delle ritenute


Reponsabilità solidale del sostituito La Corte di Cassazione Civile, sez. unite, con sentenza 26/3/2019 depositata in cancelleria il 12/04/2019 n. 10378 ha stabilito che non esiste alcuna solidarietà da parte del sostituito nel pagamento della ritenuta di acconto, solidarietà prevista dall'articolo 35 del D.P.R. 602/1973 (1). In termini semplici: in capo al professionista (sostituito) veniva emessa cartella di pagamento per l'importo di ritenute d'acconto che l'azienda (sostituto) non aveva versato; la Corte rileva che la solidarietà nel pagamento della ritenuta di cui al citato articolo 35 del DPR 600/73 è condizionata al fatto che non siano state operate le ritenute, mentre nel caso di specie il professionista aveva ricevuto il pagamento al netto della ritenuta di acconto (l'azienda - sostituto - aveva quindi operato la ritenuta), osservando inoltre la Corte che l'articolo 22 (2) del DPR 917/86 prevede espressamente lo scomputo delle ritenute operate dall'azienda (sostituto). In senso conforme la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione I con sentenza 1926 depositata il 02/05/2019. Una diversa interpretazione avrebbe comportato che il professionista (sostituito): avrebbe subito la ritenuta di acconto in sede di pagamento della parcella avrebbe poi versato la ritenuta poiché ipoteticamente obbligato in solido con l'azienda (sostituto) dopodiché avrebbe potuto esercitare la rivalsa sull'azienda per il pagamento effettuato nell'ipotetico caso della solidarietà Forse in materia di ritenute di acconto il nostro legislatore si è lasciato un po' andare, probabilmente per fare "cassa" anticipatamente, tant'è che ci ritroviamo a doverci destreggiare, nel caso di ritenute operate da condomini, con somme versate a titolo di ritenuta del tutto irrisorie, con costi amministrativi notevoli riassumibili con il detto "costa più la salsa del pesce". Scomputo delle ritenute di acconto in assenza di certificazione Rammentiamo che già nel 2009 in materia di scomputo delle ritenute di acconto in assenza della certificazione del sostituto avevamo indicato quanto segue. Sull'annosa questione dello scomputo delle ritenute di acconto in assenza della certificazione del sostituto è intervenuta l' Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009. Le condizioni per lo scomputo della ritenuta Esibizione della fattura/parcella e documentazione proveniente da banche o intermediari finanziari idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito al netto della ritenuta di acconto, come risulta dalla fattura/parcella (bonifico, assegno, pago bancomat etc.); ora con l'avvento della fatturazione elettronica il problema di produzione della fattura/parcella con evidenziata la ritenuta si ritiene superato. Nell'ipotesi di controllo di cui all'articolo 36 ter del D.P.R. 600 Esibizione della fattura e altra documentazione sopra indicata, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445, nella quale il professionista dichiara di aver incassato dalla ditta ....... a fronte della parcella n. ..... del .....emessa dal sottoscritto, la somma di €. ...... al netto della ritenuta di acconto indicata su detta parcella, come risulta dalla documentazione bancaria allegata. Note: 1. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido 2.  Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine: .... c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.


Professionisti

Conosci il team

Richiesta informazioni


Hai raggiunto il limite di caratteri consentiti.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

Il titolare del trattamento dati è Studio Dorighelli e dichiara che i dati acquisiti tramite il presente form verrà trattato nel seguente modo:

  • è utilizzato per l’evasione dell’attuale richiesta di informazioni/acquisto/iscrizione fino al suo espletamento e per nessuna ulteriore attività.
  • è conservato presso gli archivi aziendali senza data limite, fino a cancellazione autonomamente da parte dell’utente, volontaria da parte del Titolare o su esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’utente.
  • è conservato per conto del Titolare da KUMBE, mantainer del Titolare per i servizi digitali, negli archivi cloud e relativi backup a loro volta gestiti in ottemperanza al GDPR per tutta la durata contrattuale con il Titolare -che ne può disporre in ogni momento- e fino a successiva cancellazione.
  • non verrà ceduto ad altri terzi, non verrà utilizzato per campagne di marketing salvo non sia contestualmente autorizzata tale opportunità.
  • verrai profilato in base alle informazioni contenute e il dato potrà essere utilizzato per elaborazione statistica.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Dove siamo

Studio Dorighelli
Corso Bettini, 58
38068 Rovereto (TN)
Tel: (+39) 0464 434955
Tel: (+39) 0464 433789
Fax: (+39) 0464 316095
info@studiodorighelli.it

ODC TRENTO

Grazie!

Ti abbiamo inviato un'email. Per attivare la newsletter clicca sul link che troverai nel messaggio, grazie!

Iscriviti alla nostra newsletter


Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Annulla