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Nomina a revisore da comunicare al MEF: sanzioni per omissioni e/o ritardi


Entro 30 giorni dalla data di nomina/accettazione, devono essere comunicati al Registro dei revisori legali gestito dal MEF gli incarichi di "revisione legale dei conti" condotti ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all'attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA ITALIA). A titolo puramente esemplificativo, sono soggetti all'obbligo di comunicazione: gli incarichi di revisione legale presso società per azioni e società in accomandita per azioni, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2409-bis c.c.; gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.; gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.; gli incarichi di revisione legale svolti presso Enti di Interesse Pubblico o presso Enti sottoposti a regime intermedio conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, a norma rispettivamente degli articoli 16 e 19bis del d.lgs. 39/2010. Non è invece considerata revisione legale l'attività di mero controllo contabile svolto senza la rilevazione di tutti gli elementi probativi richiesti per un incarico di "revisione legale" e senza l'obbligo di far ricorso alle procedure di revisione previste dal decreto legislativo 39 del 2010. A titolo esemplificativo, non svolgono revisione legale (e quindi non sono tenuti a comunicare l'incarico al Registro dei Revisori): i componenti di un collegio sindacale di una società di capitali, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti; componenti supplenti del collegio sindacale; gli organi di controllo di entità non soggette alla revisione legale (società di persone, imprese individuali, associazioni, comitati, enti morali, ecc.); ciò, anche qualora l'incaricato sia stato scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori i sindaci, revisori o componenti di organi comunque denominati presso enti ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria, o presso i comuni o gli enti locali. Non costituiscono, inoltre, revisione legale attività quali la certificazione di crediti d'imposta a fini fiscali, l'asseverazione di piani economico finanziari per l'accesso a pubblici appalti, la relazioni su fusioni o più in generale l'emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice civile. L'assunzione di nuovi incarichi, cosi come la variazione dei dati anagrafici, possono essere rese unicamente con modalità telematiche. La loro mancata trasmissione non pregiudica l'iscrizione al Registro dei Revisori, ma il comportamento omissivo può determinare l'applicazione di sanzioni amministrative (art. 24 del DLgs. 39/2010). L'art. 24 del DLgs. 39/2010 prevede in particolare, per le irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, la sospensione dal Registro, la revoca di uno o più incarichi di revisione legale, il divieto di accettare nuovi incarichi, la cancellazione dal Registro. Le FAQ pubblicate dal MEF non precisano i termini ma sembra ragionevole ritenere che nel caso specifico possa trovare applicazione soltanto la sanzione pecuniaria e non, invece, gli altri più pervasivi provvedimenti.


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