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Collaborazione a progetto a rischio presso un centro per l'impiego


La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il caso riguardante una lavoratrice che aveva stipulato ed eseguito un co.co.co. a progetto con l'Amministrazione Provinciale per essere destinata allo svolgimento della prestazione presso il locale Centro per l'Impiego (sentenza del 5 febbraio 2019 n° 3314). La Cassazione, confermando la sentenza della Corte d'Appello, ha riconosciuto ai soli fini contributivi (la lavoratrice in corso di giudizio aveva rinunciato alla domanda volta all'accertamento della conversione di rapporti di lavoro a progetto in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), la natura subordinata del rapporto instaurato con contratto a progetto, in quanto la prestazione si è connotata con tutta una serie di elementi riconducibili alla subordinazione. Infatti la appellante durante lo svolgimento del rapporto: aveva osservato i medesimi orari di lavoro imposti agli altri lavoratori del centro per l'impiego, compreso il rientro pomeridiano; era stata assoggettata al potere organizzativo di un funzionario che rappresentava il datore di lavoro ed era organicamente inserito nell'organizzazione aziendale; aveva svolto le medesime mansioni del tutto analoghe ed interscambiabili a quelle svolte dagli altri dipendenti di ruolo; i compiti assegnategli non postulavano competenze e professionalità peculiari e diverse rispetto a quelle esistenti nell'organico ed erano finalizzati all'erogazione dei servizi propri del centro per l'impiego. La suprema corte ha riaffermato che la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente. La sentenza in oggetto riguarda inoltre un caso antecedente all'entrata in vigore del jobs act, riforma che ha reso ancora più stringenti i limiti di utilizzo dei contratti di collaborazione. Quindi il ricorso a tale tipo di contratto oggi risulta ancora più problematico. Questa sentenza deve indurre a una riflessione sull'opportunità di utilizzare i contratti di collaborazione presso i centri per l'impiego per l'assunzione dei c.d. "navigator", cioè i soggetti che dovrebbero agevolare l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Il "navigator" assunto come co.co.co non dovrebbe quindi essere utilizzato per erogare i servizi propri del centro per l'impiego e non dovrebbe essere soggetto al potere direttivo ed organizzativo dell'ente, ma dovrebbe agire come un consulente autonomo svincolato da precise direttive. Leggendo la riforma, sembra tuttavia che i "navigator" saranno operatori a tutti gli effetti dei centri per l'impiego. Se così fosse si getterebbero le basi per un futuro contenzioso che porterebbe con certezza alla stabilizzazione con notevoli costi per le casse pubbliche.


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