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Antiriciclaggio: istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive


Con il provvedimento del 28 marzo 2019 il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato istruzioni in merito a segnalazioni oggettive da inviarsi da parte di banche, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP), succursali in Italia degli intermediari prima indicati e Poste Italiane spa. Nessun nuovo obbligo viene imposto a carico dei professionisti. In pratica i soggetti di cui sopra invieranno in via telematica entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento i dati del cliente (o dell'esecutore) per operazioni (attive/versamenti - passive/prelevamenti) il cui totale, nel mese di riferimento sia pari o superiore ai 10.000 euro, anche se realizzate con più operazioni singolarmente pari o superiori ai 1.000= euro, inoltre si sommano le operazioni effettuate dal cliente quale "cliente" e quale esecutore (in pratica per un amministratore di società si sommeranno le operazioni che tale amministratore ha eseguito sui propri conti personali oltre a quelle che ha eseguito sui conti e/o rapporti della società) e nel caso di soggetto collettivo (nell'esempio di prima di società) le sole operazioni della società (quelle realizzate dall'amministratore quale esecutore). Questo permetterà di effettuare ulteriori valutazioni in merito a soggetti che effettuano operazioni in contanti, atteso che la soglia di trasferimento "complessivo" di contanti di 2.999,99 euro (anche se il provvedimento UIF in argomento prevede una soglia mensile complessiva di 10.000 euro, realizzata come sopra indicato) viene normalmente "sforata" nei più svariati settori economici proprio a causa della tipologia dell'attività esercitata: dal distributore di carburanti che incassa somme in contanti inferiori alla soglia da una pluralità di clienti e tali incassi sono complessivamente superiori alla soglia, come in generale nel settore del commercio e della medio-grande distribuzione, spacci aziendali etc., spesso e volentieri si considera solo l'ammontare del trasferimento e si prescinde dall'effettuare un'adeguata analisi della tipologia dell'attività esercitata dal cliente. Si cercherà quindi di creare una banca dati dei soggetti che effettuano i trasferimenti di contanti per importi superiori ai 10.000 euro mensili, anche se realizzati con più operazioni ciascuna pari o superiore ai 1.000 euro nello stesso mese (nonostante l'articolo 49 del D.lgs. 231/2007 preveda il limite per il trasferimento di somme in contanti in 2.999,99 euro - mentre si applica il limite di 1.000 euro alle rimesse dei Money transfer), in modo poi da effettuare una "scrematura" dei soggetti che legittimamente procedono a tali operazioni e lasciare, evidentemente, quelli che "non legittimamente" effettuano tali operazioni. Inoltre la modalità di "segnalazione oggettiva" eviterà, qualora non concorrano altri elementi, di inoltrare la segnalazione di operazioni sospette. Si segnala inoltre che sul sito dell'UIF è presente il quaderno antiriciclaggio-collana dati statistici del II semestre 2018, molto sinteticamente riassumibile come segue: 48.687 segnalazioni di operazioni sospette ricevute di cui 47.503 per riciclaggio Sotto il profilo della ripartizione territoriale si osserva l'incremento delle segnalazioni relative a operazioni effettuate in Campania (da 4.965 a 6.036), in Toscana (da 2.982 a 3.613), in Sicilia (da 2.400 a 2.898), in Puglia (da 2.379 a 2.632) e in Emilia-Romagna (da 3.091 a 3.325). 409 segnalazioni per finanziamento del terrorismo Infine si sottolinea che le disposizioni sopra indicate vietano il trasferimento tra soggetti diversi di somme in contanti superiori ai 2.999,99 euro: legittimamente quindi una persona fisica può prelevare ipoteticamente dal proprio conto corrente somme superiori in contanti (ad esempio 30.000 euro) e procedere al pagamento di debiti verso 12 diversi fornitori, debiti ciascuno di 2.500 euro (inferiori alla soglia), così come il titolare della ditta individuale può prelevare dalla cassa della ditta una somma in contanti pari a 5.000 euro, superiore alla soglia, e versarla sul proprio conto corrente personale, in quanto non avviene alcun trasferimento tra soggetti "diversi" (mentre il socio di società non può prelevare dalla cassa della società una somma superiore alla soglia). Argomenti correlati a cura dello studio FRANCO Limitazioni all'uso del contante e operazioni frazionate La segnalazione per operazioni in contanti Trasferimento di contanti all'estero Deroga all'utilizzo di contanti per turisti stranieri - aggiornamento 2019 Antiriciclaggio: la regola tecnica n. 1 del CNDEC Antiriciclaggio: la regola tecnica n. 2 del CNDCEC Antiriciclaggio: la regola tenica n. 3 del CNDEC


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