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Stop alle ganasce fiscali su auto in comproprietà


Agenzia delle entrate - Riscossione non può applicare il fermo su un'auto cointestata se tutti i proprietari non sono debitori con il Fisco. La giurisprudenza delle corti di merito è concorde nella tutela del co-intestatario che risulta totalmente estraneo all'inadempimento tributario.A pieno regime l'infernale macchina della riscossione per i contribuenti decaduti dalla pace fiscale. Notificate le prime intimazioni di pagamento, in alcuni casi Agenzia Entrate - Riscossione ed i Concessionari per la riscossione delle imposte locali, hanno già attivato, in tempi record, le procedure esecutive e cautelari come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Si ha notizia che vengano eseguiti provvedimenti di fermo amministrativo su autoveicoli in comproprietà anche se uno solo degli intestatari risulta debitore verso l'Erario o per tributi locali, con relativa trascrizione del fermo amministrativo al PRA. Il provvedimento cautelare di riscossione coattiva determina quindi l'indisponibilità del mezzo - e quindi l'impossibilità a circolare - non solo per il debitore dell'Agente di riscossione, ma anche per l'altro proprietario che non ha debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali e/o contributi previdenziali, eccetera. LA POSIZIONE DEGLI AGENTI di RISCOSSIONE Secondo la posizione avanzata da alcuni dirigenti degli Enti di Riscossione, se il comproprietario in bonis intestatario del mezzo "indivisibile" intende utilizzare l'autovettura dovrà attivarsi contro la controparte per rendere il veicolo libero, o pagare lui stesso la sanzione abbinata al fermo e poi rivalersi contro il cointestatario del veicolo per avere la somma pagata ed eventualmente un risarcimento danni. La logica di tale ragionamento ammette, in sostanza, che il diritto di circolare con l'auto gravata da fermo sia impedito anche ai comproprietari non debitori. A tal proposito gli operatori del settore si sono chiesti se il legislatore, attraverso la disciplina concernente il provvedimento interdittivo dell'uso del veicolo ai sensi dell'art. 214 del Codice della strada, intendeva effettivamente sottrarre anche al cointestatario non debitore verso l'Erario il bene oggetto del fermo amministrativo. Su tale aspetto si è pronunciata, a più riprese, la giurisprudenza tributaria di merito censurando, a più riprese, la tesi dell'Amministrazione finanziaria. PROVVEDIMENTO DI FERMO e DIFESA DEL CONTRIBUENTE ESTRANEO ALLE ISCRIZIONI A RUOLO Il procedimento di iscrizione del fermo nei pubblici registri prevede che l'agente della riscossione: notifichi una comunicazione preventiva al contribuente o al coobbligato; decorsi 30 giorni, iscriva nel PRA il provvedimento; comunichi l'avvenuta iscrizione al contribuente o al coobbligato. L'atto dell'agente della riscossione, deve contenere tutti i requisiti indicati dall'articolo 7 della legge 212/2000, con particolare riferimento: alla motivazione; all'indicazione del responsabile del procedimento; alla sproporzione rispetto al credito; ad altre cause di nullità. Diciamo subito che l'articolo 599 del codice di procedura civile consente il pignoramento di beni in comunione, «anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore». Ma l'effetto del pignoramento nei confronti di questi ultimi (ai quali deve essere notificato) ha come unica conseguenza il «divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice» (articolo 599, comma 2). Il comproprietario non debitore, pertanto: a) non può dividere il bene e liquidare il comproprietario, così sottraendo all'azione esecutiva la quota del bene spettante al debitore, b) non può subire le conseguenze proprie del fermo amministrativo consistenti nell'indisponibilità dell'autoveicolo, compreso il divieto di circolare. Per tali ragioni quando il fermo amministrativo ha per oggetto un veicolo in comproprietà tra due intestatari di cui uno solo è debitore per iscrizioni a ruolo di natura tributaria si potrà approntare una adeguata difesa da esperire avanti il Giudice tributario () al fine di ottenere la cancellazione del provvedimento emesso dall'ente di riscossione. Sotto un primo profilo, ed alla luce dei principi generali che governano l'espropriazione forzata dei beni indivisi, va certamente eccepito che il fermo «beni mobili registrati», fra cui gli autoveicoli, è un provvedimento cautelare «preordinato all'espropriazione forzata» (Corte di cassazione, sentenza 23 giugno 2006, n. 14701). Inoltre, contro il fermo amministrativo il contribuente potrà contestare l'attività dell'l'Ente di riscossione che attraverso la misura cautelare pregiudica anche il co-intestatario del mezzo, non debitore verso l'Erario, impedendogli la circolazione. In definitiva la facoltà accordata all'Amministrazione finanziaria ed al concessionario della riscossione di iscrivere la formalità del fermo amministrativo di beni mobili registrati non può legittimare l'applicazione detta misura nei confronti dei soggetti contitolari di diritti reali sui beni oggetto del fermo i quali non siano altresì debitori per le somme esposte nei titoli per i quali si procede alla riscossione coattiva. In tal senso anche la recente pronuncia di C.T.P. Matera, sez. I, 8/04/2022, Sentenza n. 135. Secondo la pregevole tesi avanzata dai Giudici tributari il provvedimento di fermo amministrativo è illegittimo ed il soggetto non debitore verso l'Erario potrebbe non solo è legittimato chiedere la cancellazione dal PRA, previa citazione dell'Agente di Riscossione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, ma potrà anche circolare senza temere di incorrere nella sanzione amministrativa, né alla confisca del veicolo.


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