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Adempimenti presso il RUNTS. Per gli enti iscritti con "silenzio assenso" o con "ricevimento comunicazione"


Enti del Terzo settore e rendicontazione: le novità nota del Ministero del lavoro 15 novembre  2022 n. 17146 Il Ministero del Lavoro,  con la nota del 15 novembre  2022 n. 17146,  ha fornito chiarimenti sia per gli enti trasmigrati nel Runts che per quelli che si stanno iscrivendo. Come richiesto dal Dlgs  3 luglio 1017 n. 117 per gli enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022 è obbligatorio il deposito del bilancio 2021. Inoltre, nel Runts va depositato, oltre al bilancio, anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale, ove previsti. I tecnici di parassi rilevano che per gli enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022, non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione dell’istanza. Adempimento a cui, invece, sono obbligate le realtà considerate Ets in via transitoria, ovvero le Odv, e Aps e le Onlus che dovranno provvedervi nei 90 giorni successivi all’iscrizione.    Enti iscritti al Runts con silenzio assenso Il  7 novembre è terminata la fase di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Da tale data, è terminato il periodo di verifica degli Uffici Runts. Ed è scattato il “silenzio assenso” ai fini dell’iscrizione nel Runts per le associazioni di promozione sociale (Aps) e per le organizzazioni di volontariato (Odv) che ancora non hanno ricevuto alcuna comunicazione dagli uffici preposti al controllo. Quindi, tali  enti risultano iscritte al Runts nella sezione di provenienza tramite il meccanismo del silenzio assenso a partire dal 7 novembre 2022. Deposito del bilancio per gli enti “trasmigrati” a seguito di “silenzio assenso” Gli enti dovranno accedere al portale telematico, procedere a depositare alcuni documenti e completare le informazioni presenti in esso. Con la nota del 5 aprile 2022, n. 5941 il Ministero del Lavoro ha stabilito che le Odv e le Aps coinvolte nella “trasmigrazione” debbano effettuare comunque il deposito del bilancio di esercizio 2021 (che, si ricorda, per tali organizzazioni deve essere redatto in conformità ai nuovi schemi di bilancio contenuti nel D.M. 5 marzo 2020) Di seguito riportiamo, come esempio, un tipico Stato Patrimoniale compilato di una associazione. Le poste sono quelle che maggiormente ricorrono nella realtà delle piccole assoziazioni, che costituiscono l’ampia maggioranza degli Ets. Per il deposito di bilancio degli Ets risulta efficace utilizzare il “Software Banana Contabilità Plus”. Clicca qui per un facsimile di stato patrimoniale utilizzabile dai piccoli Ets. CLICCA QUI per accedere alla scheda del software Banana Contabilità Plus.   Figura 1 RENDICONTO DI CASSA La richiesta di integrazione Gli enti a cui è richiesta un’integrazione di informazioni sono inseriti in un elenco pubblicato sul portale del Runts aggiornato quotidianamente. L’Ufficio del Runts contatta gli enti tramite i riferimenti di cui dispone: se presso i vecchi registri era stata comunicata, oltre all’indirizzo e-mail, anche la Pec dell’ente, la notifica avverrà attraverso questo canale; diversamente l’Ufficio contatterà l’ente attraverso la posta elettronica ordinaria. La data di pubblicazione dei dati dell’ente in questo elenco è accompagnata da una serie di indicazioni: Enti con diniego per trasmigrazione: lista enti per i quali è stato emesso un provvedimento di diniego nel perfezionamento della trasmigrazione; Enti iscritti per trasmigrazione: elenco enti iscritti per trasmigrazione; la sospensione del procedimento di iscrizione dell’ente al Runts; la richiesta di integrazione alle informazioni e/o documenti dell’ente per poter procedere all’iscrizione al Runts; i tempi per poter rispondere alla richiesta: entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione. L’ente che precedentemente aveva comunicato la propria Pec ai vecchi registri, una volta verificata la presenza dei propri riferimenti nell’elenco di cui sopra, nel caso non abbia ricevuto alcuna comunicazione tramite Pec dall’Ufficio del Runts, può richiedere a quest’ultimo entro 15 giorni dalla pubblicazione dei suoi riferimenti nell’elenco una nuova comunicazione: dal ricevimento della seconda comunicazione decorre il termine di 60 giorni per rispondere alle richieste da parte degli uffici Runts. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro 60 giorni, comporta la mancata iscrizione dell’ente nel Runts che viene comunicata alla Pec dell’ente. Di essa è altresì data notizia sul portale del Runts in un’apposita lista degli enti non iscritti.   Nel caso in cui si verifichino motivi ostativi generali all’iscrizione L’Ufficio ne dà comunicazione all’ente assegnandogli 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione, sempre secondo le modalità di comunicazione precedentemente illustrate. A partire dalla comunicazione di intenzione di regolarizzazione, l’ente ha a disposizione 60 giorni per darne prova. Questi due termini prima citati: omesso riscontro entro 10 giorni o mancata regolarizzazione entro 60 giorni è causa di mancata iscrizione dell’ente nel Runts. Nel caso in cui si verifichino motivi ostativi all’iscrizione nella sezione del Runts coerente la precedente condizione (Odv/Aps) Si può presentare anche la situazione in cui l’Ufficio può rilevare “motivi ostativi” a dare continuità alla condizione speciale di origine dell’ente (Odv/Aps) nelle sezioni corrispondenti del Runts, pur risultando in generale conforme ai requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore (CTS). In questo caso l’Ufficio indica all’ente l’iscrizione ad altra sezione del Runts. L’ente può entro 10 giorni presentare le proprie controdeduzioni o manifestare la propria volontà di ottenere l’iscrizione nella sezione individuata dall’Ufficio. In ogni caso l’ente può porre in essere le necessarie regolarizzazioni entro 60 giorni. Il procedimento di verifica riprende da quando l’ente dà risposta all’Ufficio del Runts secondo i tempi sopra descritti, e comunque dopo 10 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio in caso di mancata risposta dell’ente.


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