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Detrazioni per oneri e strumenti di pagamento tracciabili: applicazione dal 1° gennaio 2020


Nella legge di conversione (Legge 28 febbraio 2020 n. 8) del c.d. "Decreto Milleproroghe" (D.L. 162/2019) non è stato inserito l'emendamento che prevedeva il differimento dell'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili delle spese che danno diritto alla detrazione per oneri del 19% (ossia gli oneri previsti dall'art. 15 del DPR 917/1986) al 1° aprile 2020; ne consegue che ai fini della detraibilità tutte le spese in oggetto sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 dovranno essere (state) pagate obbligatoriamente con strumenti tracciabili (si ricorda che tale condizione non trova applicazione per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale). Di seguito si riporta il testo del precedente articolo pubblicato su Ateneoweb il 7 gennaio 2020 (modificato il 07 febbraio 2020) con le modifiche di cui sopra, evidenziate in colore rosso. DETRAZIONI PER ONERI DAL 2020 SE PAGATE CON STRUMENTI TRACCIABILI - dal 1° aprile 2020? No, nella Legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe NON è stato inserito l'emendamento che prevedeva il differimento dell'obbligo al 1° aprile 2020 e quindi l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili ai fini della detrazione decorre dal 1° gennaio 2020. La conseguenza di approvare modifiche legislative alla fine dell'anno è quella inevitabile di creare confusione, di operare in "emergenza" e di dover poi correre ai ripari per i disagi causati. Quindi le norme che imponevano dal 1° gennaio 2020 che ai fini della detraibilità talune spese, incluse quelle sanitarie (vedi infra) dovessero essere pagate solo con strumenti tracciabili, con il mancato inserimento dell'emendamento sono entrate effettivamente in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. Consiglio operativo: al fine di evitare che il contribuente debba allegare alla fattura emessa dall'operatore sanitario (o dagli altri operatori interessati) la ricevuta del bancomat, oppure la fotocopia dell'assegno o la ricevuta del bonifico si suggerisce agli operatori sanitari (medici, dentisti, fisioterapisti, poliambulatori etc.) ad indicare sulla fattura la modalità con la quale viene effettuato il pagamento (appunto: assegno, bonifico, bancomat, carta di credito etc.). L'articolo 1 commi 679 e 680 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 prevedono espressamente che la detraibilità del 19% degli oneri previsti dall'art. 15 del DPR 917/1986 dal 1° gennaio 2020 è condizionata al fatto che le spese stesse siano pagate con sistemi tracciabili; tale condizione non si applica per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici le cui spese potranno essere pagate in contanti e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (ad esempio l'ASL) o strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Per il settore sanitario (medici-poliambulatori etc.) si rammenta che per l'intero anno 2020 è fatto divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di "privati" (articolo 15 della Legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019). Dal 1° gennaio 2020 sarà quindi obbligatorio, ai fini della detraibilità, che le spese (segue un elenco esemplificativo) che danno diritto alla detrazione del 19% vengano saldate: con versamento bancario o postale (bonifico, conto corrente postale) oppure con un sistema di pagamento previsto dall'articolo 23 del D.lgs. 241 del 9 luglio 1997 e cioè carte di debito (bancomat), carte di credito (es. Visa, American Express, Mastercard etc.), carte prepagate, assegni bancari e circolari. Si consiglia pertanto che in sede di rilascio della fattura da parte dell'operatore sanitario (ad esempio il medico, l'odontoiatra etc.) venga indicato sulla fattura/parcella, con quale sistema sia avvenuto il pagamento, ad esempio "pagato con assegno bancario", oppure "pagato carta di credito" etc. in modo da agevolare poi il cliente nonché il Centro di Assistenza Fiscale od il Consulente che dovrà valutare la regolarità della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi Unico o della stesura del modello 730. Elenco esemplificativo delle spese: - fatture/parcelle di medici, odontoiatri, fisioterapisti etc. etc. - pagamento di rate di mutuo per la detraibilità di interessi - pagamento di intermediazioni per l'acquisto di prima casa - fatture/parcelle per spese veterinarie - fatture per spese funebri - spese di frequenza universitaria - spese di frequenza scuole dell'infanzia - premi di assicurazione infortuni/vita - spese per attività sportive dei ragazzi tra i 5 e 18 anni - canoni di locazione di contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998 per studenti fuori sede - spese per gli addetti all'assistenza in caso di non autosufficienza (max 2.100 euro se il reddito non supera i 40.000 euro) - erogazioni liberali a favore di istituti scolastici - spese per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale Testo dei commi 679 e 680 della Legge 160/2019 679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


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